Il maltempo sta rivoluzionando il calendario scolastico (clicca qui per leggere tutte le date dell’a.s. 2016-2017). Vacanze di Natale allungate (forzatamente) per molti studenti italiani. Le strade ghiacciate, la fitta neve con conseguenti disagi nei trasporti hanno portato diversi comuni a chiudere le scuole. Ed è una situazione che rischia anche di allungarsi visto che in molti edifici scolastici vi sono problemi con i riscaldamenti, come la Tecnica della Scuola ha documento constantemente nelle ultime ore.
Non solo. Anche per le zone terremotate del centro Italia c’è il serio rischio di vedersi ulteriormente ridotto il calendario scolastico. Ormai è noto che le attività scolastiche si svolgano con un minimo di 200 giorni tra vacanze di Natale e Pasqua, ponti e feste patronali. Cosa succede, però, se non si raggiunge il limite minimo. L’anno non viene considerato regolare?
A determinare il calendario scolastico sono le Regioni, in base a quanto disposto dal decreto legislativo 112 del 31 marzo 1998 che prevede che ogni singola giunta regionale fissi il calendario scolastico, fermo restando il numero minimo di 200 giorni obbligatori di lezione necessari per la validità dell’anno scolastico.
Normalmente la Regione fissa un numero di giorni superiore a 200 che affida alle Scuole per eventuali adattamenti. Successivamente le scuole possono apportare variazioni funzionali all’offerta formativa ma devono restare all’interno del calendario fissato. Gli adattamenti devono comunque rispettare il disposto dell’articolo 74, comma 3, del D.Lgs. 297/1994, assicurando lo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione, oppure, in caso di organizzazione flessibile dell’orario complessivo del curricolo, del monte ore complessivo previsto dal piano di studi, fatto salvo il disposto dell’articolo 5, comma 3, del D.P.R. 275/1999 (articolazione delle lezioni in non meno di 5 giorni settimanali e rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie). Tali adattamenti devono essere comunicati alle Direzioni regionali e agli Enti locali.
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Cosa succede in caso di eventi eccezionali? La nota del Miur prot. n. 1000 del 2012 ha chiarito che, al ricorrere di situazioni particolari (nello specifico, la nota si riferiva ad eccezionali eventi atmosferici, ma si ritiene si possano ricomprendere anche elezioni amministrative e/o politiche, referendum, emergenze sanitarie, ecc.), “si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole”.
La nota del 2012 aggiunge anche che “le istituzioni scolastiche, soprattutto se interessate da prolungati periodi di sospensione dell’attività didattica, potranno valutare, a norma dell’art. 5 del DPR 275/99 “in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa”, la necessità di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezioni non effettuati”.
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