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Barriere architettoniche: quali regole

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Le barriere architettoniche diventano ostacoli e quindi vanno abbattute quando impediscono la partecipazione dell’individuo ad attività sociali, di lavoro, culturali, scolastiche e formative. Negli edifici pubblici sono interessati all’abbattimento delle barriere architettoniche le seguenti strutture: scale, rampe, percorsi pedonali, parcheggi, accessi, piattaforma di distribuzione, corridoi e passaggi, pavimenti, porte, locali igienici, ascensori, apparecchi elettrici di comando e di segnalazione.
Tutti gli edifici pubblici (compresi i mezzi di trasporto pubblico) progettati, costruiti o ristrutturati dopo il 28 febbraio 1986 devono essere privi di barriere architettoniche. Le definizioni tecniche che caratterizzano  l’abbattimento delle barriere architettoniche sono le seguenti:

  • L’ accessibilità, ovvero la possibilità per persone con ridotta capacità motoria o sensoriale di raggiungere un edificio e di fruire gli spazi in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia.

  • La visitabilità, ovvero la possibilità di accedere agli spazi di relazione cioè dove si svolgono le attività ed almeno ad un servizio igienico.

  • L’adattabilità, ovvero la possibilità di rendere accessibile, nel tempo e a costi limitati uno spazio costruito.