Con circolare n. 8 del 27 gennaio 2005 la Direzione centrale delle entrate contributive dell’Inps ha diramato le nuove aliquote contributive, in vigore dal 1° gennaio 2005, per gli iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
L’adeguamento delle misure è conseguenza dell’applicazione dalle disposizioni introdotte dall’art. 45 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha previsto l’equiparazione, a decorrere dal 2004, dell’aliquota contributiva pensionistica degli iscritti alla Gestione separata, che non siano assicurati ad altre forme obbligatorie, a quella prevista per la Gestione previdenziale dei commercianti.
Vasta la platea dei destinatari, trattasi di tutti i lavoratori con un modello contrattuale riconducibile alla variegata area dei “parasubordinati”.
Avremo in primo luogo i lavoratori a progetto la cui definizione è contenuta negli articoli da 61 a 69 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tali rapporti sono riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa. Il contratto di collaborazione a progetto viene stipulato in forma scritta solo ai fini probatori e non per la validità del contratto medesimo.
A tal fine è necessario che nel contratto sussistano i seguenti elementi: durata della prestazione, la stessa deve essere determinata o determinabile, progetto o programma di lavoro o fasi dello stesso (individuati nel loro contenuto caratterizzante), corrispettivo economico e criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento, nonché disciplina dei rimborsi spese, modalità di svolgimento delle prestazioni che, in ogni caso, non possono pregiudicare l’autonomia del lavoratore, eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.
Naturalmente a fianco dei nuovi rapporti sopra individuati vi sono i numerosi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ancora esistenti nell’ambito della pubblica amministrazione. Si ricorda, infatti, che fino al perfezionamento degli accordi, tra Dipartimento della Funzione Pubblica e organizzazioni sindacali, i rapporti di Co.Co.Co. continuano a sopravvivere nella P.A.. Alla gestione separata, vanno iscritti, altresì, i prestatori di lavoro autonomo occasionale nel caso in cui il compenso superi i 5.000 euro. E’ una tipologia quest’ultima da tenere nettamente distinta dai collaboratori occasionali individuati dall’art. 61 del citato decreto legislativo n. 276/2003 che si caratterizzano per avere una durata inferiore ai 30 giorni e un compenso non superiore ai 5.000 euro. La sussistenza di queste condizioni se da un lato consente a detti rapporti di non essere inquadrati nella categoria del lavoro a progetto dall’altro non li esenta, come tutte le altre collaborazioni coordinate e continuativa, dall’obbligo del versamento del contributo alla gestione Inps.
Passiamo, ora, alla disamina delle nuove aliquote per l’anno 2005. Per gli iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale, l’aliquota del contributo per l’assicurazione I.V.S. è pari al 17,50 per cento, entro il limite di reddito di € 38.641,00, ed al 18,50 per cento oltre tale limite.
A tale percentuale si somma la contribuzione per la tutela della maternità, l’assegno per il nucleo familiare e la tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero, fissata nella misura dello 0,50 per cento. Ne consegue che avremo un’aliquota complessiva pari al 18,00 per cento e, per la quota di reddito eccedente il predetto limite di € 38.641,00, al 19,00 per cento.
Nulla cambia, invece, per i titolari di pensione diretta laddove si continua ad applicare l’aliquota nella misura del 15 per cento. Infine stessa aliquota del 10 per cento per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria.
Le predette aliquote del 10%, 15%, 18,00% e 19,00% devono essere applicate in riferimento ai redditi conseguiti dai collaboratori coordinati e continuativi, dagli incaricati alle vendite a domicilio, dai lavoratori autonomi di cui all’art.53, comma 1 del T.U.I.R. (professionisti privi di cassa di categoria) e dai lavoratori autonomi occasionali di cui al citato articolo 44 D.L. n 269/2003, fino al raggiungimento del massimale di reddito pari, per l’anno 2005, a € 84.049,00.
Sembra opportuno a tale proposito aggiungere che l’anno di contribuzione è accreditato solo qualora i contributi siano stati calcolati su un imponibile pari, per il 2005, ad euro 13.133,00. In caso contrario la contribuzione verrà accreditata in proporzione a quanto effettivamente versato. Nulla è modificato in ordine alla ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente ( rispettivamente 1/3 e 2/3 ) e resta ferma la particolare quota di rivalsa prevista, nella misura del quattro per cento, in favore dei lavoratori autonomi di cui all’art. 53, comma 1, del Tuir, iscritti alla Gestione separata, ai sensi dell’art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
L’obbligo di iscrizione è presso la sede Inps competente per territorio per la trattazione delle domande, per la gestione dei versamenti e per la costituzione delle posizioni assicurative. La competenza territoriale viene individuata sulla base della sede amministrativa o della localizzazione di un’eventuale filiale dell’azienda committente. Il collaboratore ha comunque la facoltà di procedere autonomamente alla presentazione della domanda di iscrizione alla sede Inps nel cui ambito territoriale si trova la propria residenza o la propria dimora abituale.
Il contributo previdenziale in esame dovrà essere versato in modo unitario entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del collaboratore utilizzando il modello F24.
Gli adempimenti del collaboratore afferiscono soltanto all’obbligo di comunicazione della posizione previdenziale e, cioè, se risulta pensionato o iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria, onde permettere al committente di individuare l’aliquota contributiva correttamente applicabile. La comunicazione che sta per superare o ha superato il massimale per l’eventuale esonero totale dal contributo, nel caso intrattenga più collaborazioni coordinate e continuative con diversi committenti; la comunicazione che è già stata presentata domanda d’iscrizione all’Inps.
Il committente è obbligato alla presentazione periodica all’INPS della denuncia modello GLA.
Un accenno, infine, è dedicato agli associati in partecipazione, confluiti nella Gestione separata, in tali casi la circolare Inps, nel rinviare a direttive in corso di emanazione, fa presente che l’aliquota contributiva in vigore dal 1° gennaio 2005 è del 17,50 per cento sui compensi non eccedenti il limite di reddito di € 38.641,00. e del 18,50 per cento sui compensi eccedenti tale limite, fino al raggiungimento del predetto massimale di reddito di € 84.049,00.