Molti docenti chiedono quante e quali preferenze possono essere richieste nelle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria.
Possiamo affermare che l’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia indicando fino a 20 preferenze per i docenti dell’infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della secondaria di primo e secondo grado.
Inoltre è utile sapere che nel comma 12 dell’art.7 è scritto che le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate sui posti dell’organico dell’autonomia e sui posti istituiti ai sensi dell’art. 1 comma 69 della legge 107/15, anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni diversi compatibili. Per il personale in part time l’assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili. In sede di contrattazione regionale decentrata sono regolamentate le modalità per attuare lo scambio di cattedre e posti tra coniugi anche fra province diverse.
In buona sostanza l’organico previsto ai sensi dell’art.1 comma 69 della legge 107/2015 sarebbe l’organico di fatto e i posti in deroga per il sostegno.
Tra le preferenze esprimibili per le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria non dovrebbero esserci, come l’anno passato, i codici meccanografici dei comuni e dei distretti, ma sarà possibile esprimere, almeno così sembrerebbe, solo le preferenze analitiche delle scuole. Questo non è scritto espressamente, ma alcuni commi dell’art.7 in cui compariva il termine comune e distretto, sono stati modificati eliminando queste preferenze sintetiche.
Infatti nel comma 10 dell’art.7 dell’ipotesi di CCNI del 21 giugno 2017, l’assegnazione provvisoria sarà disposta con le seguenti modalità:
– l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso o tipo di posto precede quella dei titolari tra gradi o classi di concorso o tipo di posto diversi;
– l’assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l’assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza.
– le preferenze territoriali espresse nell’apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza.
La mancata indicazione delle preferenze relative alle scuole del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio delle eventuali altre preferenze, o altre classi di concorso o posti di grado diverso, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda di assegnazione provvisoria. Pertanto, in tali casi l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.
Le operazioni di assegnazione provvisoria da altra provincia o per altra classe di concorso o per altro posto o grado d’istruzione saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l’a.s. 2017/2018.