Le omissioni ad uno studente disabile che necessita di un servizio di assistenza sia didattica che relazione e sociale, sono all’ordine del giorno purtroppo.
Ma a confortare le famiglie arriva una sentenza del Tribunale di Milano che condanna un comune lombardo per una serie di omissioni nei confronti di un alunno disabile che aveva necessità di sostegno alla didattica e di assistenza di base educativa.
La sentenza, riportata da Italia Oggi, è stata emessa il 4 luglio 2017 e riguarda il ricorso che avevano fatto due genitori di un bambino disabile che frequentava la scuola dell’infanzia in un istituto del territorio milanese.
La novità e l’importanza della sentenza risiedono nell’attribuzione della liquidazione a favore dei genitori dello studente di un importo a titolo di risarcimento danno non patrimoniale, in assenza peraltro della prova sui concreti profili di sofferenza.
Infatti, fino ad oggi, le precedenti sentenze, pur riconoscendo i danni esistenziali, non andavano oltre per la mancanza di prove fornite all’istante.
{loadposition carta-docente}
Il Tribunale di Milano ha ravvisato che la fruizione parziale (o addirittura, mancata con riferimento all’anno di raccordo tra la scuola dell’infanzia e quella elementare) dell’offerta scolastica costituisca una lesione certa del diritto fondamentale all’istruzione e all’educazione in condizione di parità con gli alunni normodotati.”
Un altro aspetto fondamentale della sentenza è l’interpretazione della vicenda sotto il profilo della disparità di trattamento, ha portato a strappare ai giudici del capoluogo lombardo, la competenza amministrativa.
Infatti, la pari dignità è un principio costituzionale specificato, tra l’altro, nella legge 67/2006, quella chiamata in causa dai giudici, e come tale va protestato davanti all’autorità giudiziaria ordinaria.
{loadposition facebook}