Con l’autonomia scolastica ogni scuola applica le norme creando, a volte, situazioni di confusione e difformità normativa.
Ecco alcuni casi che riguardano la composizione dell’orario scolastico.
In alcune scuole la riduzione da 60 a 50 minuti dell’unità oraria, riferita alla prima ora di servizio e alle ultime due, non solo non segue il giusto iter normativo, ma il dirigente scolastico fa recuperare le ore decurtate settimanalmente per obbligare i docenti ad incontri settimanali con le famiglie o a corsi di recupero da svolgere obbligatoriamente e gratuitamente.
Per evitare confusione normativa è utile fare il punto normativo sull’orario scolastico dei docenti. L’iter della definizione dell’orario settimanale si snoda in tre punti:
- delibera del Consiglio di Istituto sull’orario settimanale delle lezioni e sull’orario di inizio e di fine delle lezioni giornaliere, tenuto conto delle necessità organizzative interne ed esterne. Se la riduzione dell’unità oraria da 60 a 50 minuti (solo per la prima e le ultime due ore) è dovuta a una questione di carattere didattico (proposta dal Collegio), le ore vanno recuperate da parte dei docenti, ma devono essere sempre ore di attività didattica da fare con le stesse classi. Se invece la riduzione oraria si rende necessaria per motivi esterni, come per esempio un problema di un’alta percentuale di pendolari della scuola, a cui va garantito il trasporto pubblico, allora la riduzione oraria non va recuperata dai docenti.
- delibera del Collegio Docenti sui criteri didattici di formulazione dell’orario, esplicitati anche nel PTOF, e della durata dell’unità di lezione all’interno del quadro definito dal Consiglio di Istituto
- adozione da parte del capo di istituto, all’interno delle operazioni afferenti alla complessiva gestione dell’istituzione scolastica di sua competenza, dell’orario scolastico comprensivo della definizione delle modalità dell’eventuale recupero del tempo scuola per gli alunni e del tempo lavoro per i docenti.
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Inoltre, l’orario scolastico è regolato dall’art.491 del testo unico d.lgs. 297/94 e l’art. 28 comma 5 del Ccnl 2006-2009: sono le norme vigenti che regolano l’orario scolastico settimanale dei docenti. Nel su citato art.28 è esplicitato che ”l’orario settimanale di insegnamento di ciascun docente deve essere distribuito in non meno di cinque giorni la settimana”.
In base al comma 9 dell’art.28 del CCNL del Comparto Scuola, l’orario d’insegnamento, anche in riferimento al completamento dell’orario obbligatorio, può essere articolato sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile su base plurisettimanale in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.
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