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Consulenze sindacali errate, mettono in difficoltà docenti e dirigenti

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Bisogna essere prudenti quando ci si rivolge ai sindacati per avere una consulenza sulla normativa scolastica. Una consulenza sindacale errata potrebbe creare dei problemi.

Per un docente seguire i consigli errati di un sindacalista potrebbe essere il motivo scatenante di un provvedimento disciplinare. È il caso accaduto in un prestigioso Liceo della Calabria dove il docente, dopo essersi consultato con una sindacalista, ha inviato una lettera alla propria Dirigente scolastica in cui si dimetteva “irrevocabilmente” dalla funzione di segretaria verbalizzante di un Consiglio di classe.

La docente in questione era stata rassicurata dalla sindacalista che il ruolo di segretario verbalizzante del Consiglio di classe non è una funzione obbligatoria, per cui, visto che non era nemmeno retribuita con il fondo di Istituto, avrebbe potuto decidere di darne le dimissioni rifiutando anche l’ordine di servizio impartito dalla Ds.

Purtroppo la “sindacalista” non ha saputo dare una consulenza corretta alla docente, mettendola nella condizione di fare una cattiva figura nei confronti della Dirigente e creando un’inutile tensione. Infatti a tal proposito è utile sapere che l’art. 5 comma 5 del D.lgs. n. 297/1994 prevede che le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso. Il docente individuato alla verbalizzazione non può, salvo oggettivi impedimenti, rifiutarsi all’espletamento di tale ordine di servizio. Per la regolarità della seduta del Consiglio di classe, la figura del Presidente e quella del segretario sono obbligatorie e, in ogni caso, devono essere sempre distinte.

Nell’organizzazione del lavoro di molte scuole, i consigli di classe prevedono già in partenza la figura del coordinatore di classe e la figura del segretario verbalizzante. In particolare la figura del coordinatore, che non è ancora istituzionalizzata come obbligatoria dalla legislazione scolastica, deve essere inserita nel POF della scuola e regolarizzata nei suoi compiti e nella sua retribuzione nel contratto d’Istituto.

Un altro caso è avvenuto in un Istituto Comprensivo del Piemonte dove il Ds ha seguito i consigli errati del sindacalista di un sindacato dei Presidi.  In tal caso al Ds è stato detto che non esistono più i classici due collaboratori del dirigente scolastico, come previsto dal CCNL scuola, ma ne avrebbe potuti nominare e retribuire fino al 10% dell’organico funzionale. Al Ds in questione è stato detto che con l’art. 1, comma 83, della legge 107/2015, è stato riformato radicalmente le forme di collaborazione con il dirigente scolastico e che quindi avrebbe potuto nominare anche più di 2 collaboratori retribuendoli con il fondo d’Istituto.

Purtroppo anche questo consiglio sindacale potrebbe creare non pochi problemi al Ds, infatti è noto che il contratto della scuola all’art.88 comma 2 lettera f) parla chiaro, il dirigente scolastico può retribuire solo due suoi collaboratori. Bisogna sapere che l’art.1 comma 83 della legge 107/2015 non entra nel merito delle retribuzioni con il fondo di Istituto dei collaboratori del Ds, per cui l’art.88 comma 2 lettera f) del CCNL scuola 2006/2009 resta pienamente vigente e non è stato per nulla modificato dalla legge 107/2015.

Assolutamente corretto è il fatto che il Ds possa nominare fino al 10% dell’organico funzionale per collaborare con lui, ma, come già accadeva prima della legge 107/2015 dove tra l’altro non c’era il limite restrittivo del 10%, non si potranno retribuire con il FIS più di 2 collaboratori del DS.