Il Miur ha pubblicato due note in riferimento all’Anagrafe Nazionale degli Studenti. Con nota 19 settembre 2017 prot. n. 2224 il Ministero fornisce istruzioni in merito alle operazioni di aggiornamento dell’Anagrafe coincidenti con l’avvio dell’anno scolastico per le scuole, statali e paritarie, dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, compresi i percorsi di secondo livello. Successivamente il Miur, con il decreto n. 692 del 25 settembre 2017 ha reso note delle modifiche alla tipologia di dati da inserire nell’anagrafe nazionale degli studenti, prevista dall’art, 3, comma l, del Dlgs n.76/2005 e successive modificazioni.
ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI STUDENTI
L’Anagrafe Nazionale Studenti (ANS) è un archivio amministrativo in cui vengono registrati gli iscritti al sistema universitario italiano.
Tramite questo portale, il MIUR offre l’opportunità di consultare in tempo reale l’archivio e quindi le informazioni su immatricolazioni, iscrizioni e lauree di tutti gli atenei autorizzati a rilasciare un titolo di studio universitario (sia statali che non statali).
I dati presenti in ANS vengono inviati mensilmente dagli Atenei, per cui possono variare ad ogni aggiornamento mensile. Si consiglia, pertanto, di controllare sempre la data indicata in calce.
Per consultare i dati ufficiali estratti da ANS alla data del 31 luglio di ciascun anno – data assunta convenzionalmente come fine dell’anno accademico – e validati statisticamente, si rimanda al sito dell’Ufficio Statistica e Studi del MIUR: http://ustat.miur.it
CONSERVAZIONE DEI DATI
L’anagrafe acquisisce altresì dalle istituzioni scolastiche e formative i dati sensibili e giudiziari degli studenti, nonché quelli idonei a rivelare lo stato di salute, le convinzioni religiose e altri dati utili, indispensabili ad individuare il soggetto, ovvero l’istituzione, presso cui lo studente assolve l’obbligo scolastico (scuola paritaria, struttura ospedaliera, casa circondariale). Inoltre, in una partizione separata, contiene i dati indispensabili a rilevare lo stato di disabilità degli alunni, privi degli elementi identificativi degli alunni stessi, utili per la loro integrazione scolastica.
Sia i dirigenti scolastici delle scuole statali, sia i coordinatori delle scuole paritarie sono tenuti a fornire all’anagrafe tali dati, anche nel caso di studenti che si avvalgono dell’istruzione parentale. Sono, inoltre, responsabili in ordine all’esattezza e all’aggiornamento dei dati comunicati.
LA CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati acquisiti all’anagrafe sono conservati, conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, fino al termine dell’anno solare successivo alla conclusione di ogni ciclo scolastico, ad eccezione delle informazioni concernenti gli esiti finali della scuola secondaria di secondo grado che sono conservati per un cinquantennio a decorrere dal conseguimento del titolo di studio finale, al fine di consentire alle università la verifica dei titoli di studio autocertificati.
L’allegato tecnico, annesso al decreto, individua le misure idonee ad assicurare che la consultazione da parte del ministero dei dati personali degli studenti contenuti nell’anagrafe avvenga, esclusivamente in forma aggregata o comunque con modalità che assicurino la non identificabilità dell’interessato.
FUNZIONI DI AGGIORNAMENTO
Le funzioni di aggiornamento dei dati sulle frequenze vengono pertanto rese disponibili sul SIDI (“Avvio anno scolastico”) fino al 27 ottobre 2017. La comunicazione dei dati prevede due fasi:
• Fase A – da effettuare esclusivamente sul SIDI – nella quale andranno inserite le informazioni strutturali, a seconda del grado di scuola.
• Fase B, nella quale le scuole comunicano i dati legati alla frequenza dell’alunno (dati anagrafici e posizione scolastica) scegliendo tra due modalità operative: 1) inserimento tramite le funzioni SIDI; 2) invio flusso da pacchetto locale di fornitore certificato.
Dopo il completamento di tutte le attività di avvio tramite la funzione “Chiusura attività di avvio”, si passa alla gestione ordinaria dell’Anagrafe: ciascuna istituzione scolastica deve provvedere a mantenere puntualmente aggiornate le posizioni scolastiche dei propri alunni, registrando tempestivamente ogni evento (nuovi ingressi, trasferimenti, ritiri, abbandoni).
A partire dal 15 ottobre è possibile, per le scuole secondarie di I e II grado, indicare i progetti svolti dal singolo studente e le certificazioni acquisite (ad esempio certificazioni linguistiche, informatiche, ecc.) durante l’anno scolastico.
Il dirigente scolastico ha a disposizione un nuovo strumento, presente nel menu di Anagrafe, riepilogativo delle attività di anagrafe di propria competenza, per verificare la completezza e correttezza dei dati comunicati dalla scuola.