Il bonus premiale ai docenti torna a far discutere. I nodi sono tanti e lo scontento tantissimo. In molti chiedono al legislatore d’intervenire o, in alternativa, scelgono la strada del ricorso alla magistratura. Tuttavia, tra pronunciamenti spesso contrastanti, tra articoli volti a creare più confusione che chiarezza, c’è un’assoluta certezza che proviene dalle leggi in materia.
Preliminarmente l’art. 25 del legge 165/2001 riconosce al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. Più recentemente, la legge di riforma 107/2015, a decorrere dall’anno 2015/2016, istituisce un apposito fondo per la “valorizzazione del merito” (c. 126), affida al Dirigente scolastico il compito di assegnare tale premio (c. 127), infine sancisce che tale premialità è riservata al personale di ruolo e che tale retribuzione si annovera tra le “accessorie” (c. 128).
Il comma 127 della Legge, in particolare, attribuisce con chiarezza al dirigente scolastico il potere – dovere di valutare (tutti) i docenti con cadenza annuale e di assegnare loro il bonus. Ragion per cui eventuali istanze volte a richiedere la valutazione del proprio operato, presentate da singoli docenti, risultano prive di efficacia proprio perché la valutazione rientra tra le attività dirigenziali obbligatorie nei confronti di tutti. Allo stesso tempo, dalla norma citata, si evince che non sussiste alcun obbligo di motivazione nei confronti di situazioni che, secondo l’apprezzamento dirigenziale, non meritano l’erogazione del bonus. La valutazione dirigenziale positiva, invece, deve essere obbligatoriamente motivata e deve basarsi sui criteri deliberati in sede di comitato di valutazione. I criteri, dunque, sono da intendersi come regole di orientamento che il dirigente deve utilizzare per individuare i docenti cosiddetti ”meritevoli”.
La responsabilità del dirigente nell’attribuzione del bonus è piena e non trasferibile ad altri soggetti.
“Tale considerazione è essenziale per comprendere quale siano i confini entro i quali si deve mantenere l’individuazione dei criteri da parte del comitato: ogni invasione della sfera di discrezionalità gestionale propria del dirigente li renderebbe inefficaci e inutilizzabili in quanto egli risponde “in solitudine” del proprio operato e, pertanto, ha titolo ad assumere “da solo” le decisioni di propria pertinenza.” (La Legge 107/2015 e la valorizzazione del merito del personale docente – Antonello Giannelli – Dirigente Tecnico MIUR).
Tra l’altro, non appare corretta la pratica avviata da alcune scuole circa l’assegnazione del bonus, che chiede ai docenti di presentare domanda (o peggio ancora fantomatiche griglie di valutazione) per partecipare all’attribuzione del merito.
Il comma 128, infatti, ne stabilisce la natura di retribuzione accessoria. Di conseguenza è attribuibile non a chi ne farà richiesta , bensì a tutti quei docenti individuati dal Dirigente Scolastico meritevoli di tale riconoscimento.
Dalle faq SNV del Miur si deduce altresì che, per dare evidenza alle scelte e per promuovere un processo di condivisione, risulta determinante, innanzi tutto, pubblicare i criteri stabiliti dal Comitato. Mentre in merito alla pubblicazione dei premi per i singoli docenti, mancando un’indicazione di riferimento specifica per la scuola, è opportuno fare riferimento al D.Lgs. 33/2013 come aggiornato da D.Lgs. 97/2016 (in vigore dal 23 giugno 2016) all’art. 20, comma 1 e comma 2, in cui si evidenzia che: “Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti”. “Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti”.
Risulta quanto mai evidente, riportando la questione al settore scuola, che il Dirigente scolastico comunichi le motivazioni delle sue scelte al Comitato di valutazione e a tutta la comunità professionale, in forma generale e non legate ai singoli docenti, proprio per una continua regolazione e qualificazione del processo.
Allo stesso modo, il Garante per la privacy, con provvedimento del 30 luglio 2015 n 457, affrontando un caso analogo ha ribadito “(…) che l’adempimento ad un obbligo di pubblicazione online di informazioni che comporti una diffusione di dati personali deve avvenire contemperando le esigenze di pubblicità con i diritti e le libertà fondamentali, nonché la dignità degli interessati (art. 2 del Codice)”; ed inoltre: “si ritiene che la perdurante pubblicazione dei nominativi riferiti ai lavoratori e delle somme accessorie ad essi individualmente erogate, determina una illecita diffusione di dati personali in quanto effettuata in assenza di idonea base normativa (artt. 11, comma 1, lett. a) e 19, comma 3, del Codice).
Sempre lo stesso Garante ha precisato che “la finalità di trasparenza perseguita mediante tale previsione, al fine di dare evidenza dei livelli di selettività e premialità “nella distribuzione dei premi e degli incentivi” al personale, trova effettività, per espressa scelta del legislatore, attraverso la pubblicazione dei menzionati valori “in forma aggregata” e non nominativa”.
Dunque il Garante ha chiuso la strada alla pubblicazione dei compensi associati ai nominativi, ma pare non chiudere quella della pubblicazione dei soli nominativi che avrebbero percepito il compenso, purché non si indichi la somma specifica di cui sono destinatari.
Il TAR Puglia sezione di Bari, con provvedimento del 16 giugno 2017 numero 668, ha affermato che non è vietata la pubblicazione dei soli nominativi ma senza l’indicazione della somma specifica di cui si è destinatari.
Il TAR del Veneto, con sentenza 463/2017 pubblicata il 10 maggio 2017, ha stabilito l’infondatezza di un ricorso nei confronti del dirigente di un istituto di secondo grado. Nel ricorso, attraverso istanza di accesso civico e richiamando sia il principio di trasparenza, sia quello del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, veniva richiesto “il prospetto di liquidazione nominale del bonus premiale relativo all’a.s. 2015/2016, con indicata la cifra corrisposta a ciascuno, delle motivazioni che avevano giustificato l’individuazione dei nominativi e l’attribuzione dei singoli importi, i criteri stabiliti dal Comitato di valutazione e i compensi, nominativo per nominativo, dei beneficiari del FIS”.
Il TAR ha sottolineato infatti che neanche l’istituto dell’ “accesso civico può essere usato per superare, in particolare in materia di interessi personali e dei principi di riservatezza, i limiti imposti dalla legge 241 del 1990” che all’art. 24 (c. 6 lett. d) stabilisce che l’Amministrazione possa escludere dall’accesso i documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di persona fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari: tutto ciò che concerne il trattamento economico/retributivo rientra in pieno in tale ipotesi di tutela di riservatezza.
La sentenza del TAR richiama esplicitamente anche un altro precedente parere del Garante della privacy del 13/10/2014: “l’accesso ai dati relativi ai compensi è ammesso solo se tali dati sono forniti in forma aggregata.
Il comportamento del dirigente della scuola, che ha fornito cifre aggregate sia in riferimento al bonus premiale, sia in riferimento ai compensi del FIS, è stato quindi assolutamente corretto e coerente in materia di pubblicazione di dati relativi al bonus e al FIS.
Da quanto innanzi illustrato, emerge chiaro sia l’orientamento del Legislatore sia quello del Garante per la Privacy ed appaiono opinabili quelle interpretazioni atte a destabilizzare il dettato normativo.
Spetta alla discrezionalità del dirigente applicare i criteri di identificazione dei beneficiari stabiliti dal comitato di valutazione, anche discostandosene con adeguata motivazione.
La ratio dell’ideologia meritocratica è quella di premiare i migliori lavoratori ponendo al centro non più elementi oggettivi quantitativi bensì essenzialmente qualitativi; dare il giusto riconoscimento a chi si adopera per rendere effettiva la crescita dell’intero sistema scolastico.
Associazione SOLO DIRIGENTI