Home Precari ITP in II fascia di istituto, passo indietro del Miur?

ITP in II fascia di istituto, passo indietro del Miur?

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Sulla questione degli ITP, l’ultimo match era andato in favore dei diplomati, con la sentenza del TAR Lazio che chiedeva  di procede all’inserimento in seconda fascia delle graduatorie di istituto, “con apposizione di riserva, dei soli diplomati ITP che abbiano proposto ricorso al TAR Lazio (giudizi attualmente pendenti) per le finalità e nei termini di cui alla citata sentenza, ribaditi nella nota sopracitata”.
In seguito alle disposizioni del TAR, molti USR hanno diramato circolari di chiarimento, come quella dell’USR Lazio, che forniva indicazioni precise seguendo le direttive della sentenza.

IL MIUR CAMBIA IDEA?

Il Ministero dell’Istruzione, tuttavia, ha chiesto e ricevuto il parere dell’Avvocatura Generale di Stato, che da un lato “ha condiviso le direttive impartite da codesti Uffici Scolastici Regionali affermando che per quanto riguarda la determinazione degli uffici scolastici, non si rinvengono motivi per censurare la modalità esecutiva in concreto adottata. Ma dall’altro lato fa notare che “ la soluzione – che involge, comunque, valutazioni di buona amministrazione rimesse, come tali, alla discrezionalità amministrativa- trova ragionevole supporto nella condivisibile esigenza di garantire, come del resto evidenziato da codesta Direzione con la citata circolare n. 35937/2017, il corretto avvio dell’anno scolastico 2017/2018, evitando di ampliare a dismisura – nelle more del termine di impugnazione della sentenza del TAR n. 9234/2017 (avverso la quale si conferma di avere proposto appello) – la platea dei candidati da inserire, provvisoriamente e con riserva, nelle graduatorie in parola.”
In realtà si tratta di un invito a non ampliare a dismisura l’inserimento degli ITP con riserva, anche se praticamente non si comprende cosa voglia intendere la parte in questione della nota.

PROTESTA DELL’ANIEF

Critico Marcello Pacifico dell’Anief, che segue da tempo la vicenda: Siamo al paradosso. L’illegittimità dell’esclusione dei diplomati ITP dalla II Fascia delle G.I. è palese e il TAR Lazio ha centrato il problema. Pensare, dopo che tanti UU.SS.RR. hanno già correttamente inserito in II fascia anche i ricorrenti PdR conferendo loro incarichi, di paventare la proposizione dell’appello o di ‘limitare’ illegittimamente il corretto inserimento di tutti i ricorrenti basandosi sulla tipologia di ricorso proposto è un nuovo pasticcio imbastito dal Ministero dell’Istruzione che più che spaventare dovrebbe solo far riflettere su quanto il Miur stia ‘annaspando’ riguardo la corretta gestione delle procedure di reclutamento dei supplenti e il rispetto effettivo degli ordini giudiziali”.

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