La Commissione Ue ha deciso di portare l’Italia davanti alla Corte di giustizia europea per i “ritardi sistematici” dei pagamenti alle imprese da parte della pubblica amministrazione.
La media dei tempi dei pagamenti resta secondo Bruxelles a “100 giorni” e “con picchi che possono essere nettamente superiori”.
Secondo la direttiva Ue sui ritardi di pagamento le amministrazioni pubbliche sono tenute a pagare le merci e i servizi acquistati entro 30 giorni o, in circostanze eccezionali, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.
Bruxelles “riconosce” quindi “gli sforzi compiuti dal governo italiano” in questi anni “per migliorare la situazione in seguito all’avvio della procedura di infrazione con lettera di costituzione in mora nel giugno 2014 e il successivo invio del parere motivato nel febbraio 2017”. Ma, evidenzia la Commissione, “a più di tre anni dall’avvio della procedura di infrazione le amministrazioni pubbliche italiane necessitano ancora in media di 100 giorni per saldare le loro fatture, con picchi che possono essere nettamente superiori”.
In base ai dati del Sole 24 Ore, sulla base degli indicatori trimestrali di tempestività dei pagamenti dei singoli ministeri, tra luglio e settembre, lo stesso ministero dell’Economia, titolare della vigilanza sulla macchina dei pagamenti, ha sforato in media di 6 giorni i termini di legge.
I dati peggiori arrivano dai 60 giorni abbondanti di attesa aggiuntiva imposti dal ministero dell’Ambiente e a quello delle Infrastrutture, mentre chi vende beni e servizi alla Difesa deve aspettare 52 giorni oltre alla scadenza.
Tra i pochi virtuosi del governo, accanto al primato del Miur (11 giorni di anticipo sui termini) si segnala Palazzo Chigi, che fra luglio e settembre ha portato le fatture al traguardo una settimana prima della scadenza.
IL DATO DEL MIUR
L’indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali, in base all’art. 9 del DPCM 22 settembre 2014, è la media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori.
1493974531190 Prospetto Tempestivita Pagamenti Anno 2017 Primo Trim[1] (1)
Il provvedimento specifica come calcolare l’indicatore di tempestività dei pagamenti definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all’importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:
– Al NUMERATORE: la somma dell’importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori (mettere un valore negativo nel caso in cui il pagamento avvenga in anticipo sulla data di scadenza della fattura);
– al DENOMINATORE: la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento.
Il risultato di tale operazione indicherà il ritardo medio dei pagamenti rispetto alla scadenza delle relative fatture (espresso in giorni). L’indice sarà un numero negativo in caso di pagamenti avvenuti mediamente in anticipo rispetto alla data di scadenza delle fatture e positivo in caso contrario; Ovviamente, essendo una media ponderata, nella determinazione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti avranno maggior peso le fatture di importo più elevato. Per semplificare e velocizzare la determinazione dell’indice è quindi possibile ignorare le fatture con importi più bassi senza creare uno scostamento rilevante dal valore effettivo.
L’indicatore deve essere calcolato su base trimestrale e su base annuale e dovrà essere pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente/Pagamenti dell’amministrazione/Indicatore di tempestività dei pagamenti”.