Ancora sentenze in favore di docenti a cui non vengono riconosciuti ai fini della mobilità gli anni da precario nelle scuole paritarie. Stavolta è stato il tribunale di Napoli a riconoscere il punteggio ad una docente di scuola primaria.
La vicenda
La vicenda sui cui si muove la sentenza, riguarda una maestra di scuola primaria assegnata in un isituto della provincia di Bologna.
L’insegnante, ha partecipato alle operazioni di mobilità 2017/2018 in ambito nazionale su posto comune al fine di ottenere la sede definitiva nell’ambito territoriale di Napoli.
La docente, come molti altri colleghi riportati in altre sentenze, è stata trasferita in una sede molto distante da quella richiesta, a causa del punteggio basso. In realtà, come ha evidenziato il giudice, il punteggio della ricorrente non considerava gli anni di servizio pre ruolo svolto in un istituto paritario, motivo che ha permesso a molti colleghi con punteggio inferiore di scavalcarla.
La sentenza
Con Ordinanza depositata in data 04.12.2017, il Tribunale del lavoro di Napoli rg. 22458/17 in sede Collegiale ha accolto il ricorso presentato dallo Studio Legale BFI, ordinando all’amministrazione di “di provvedere alla rivalutazione della posizione nella graduatoria per la mobilità di cui all’a.s.2016/2017 e l’a.s. 2017/2018, previo riconoscimento dei 42 punti per il servizio pre – ruolo”.
Di conseguenza, l’insegnante dovrà essere trasferita presso un ambito della provincia di Napoli.
Il giudice ha chiarito: “Se, dunque, l’immissione in ruolo è avvenuta alla stregua del punteggio calcolato anche in ragione del servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, ex art. 2 D.L. 255/2001, convertito in legge 333/2001, è logico corollario che il medesimo punteggio sia riconosciuto anche nella fase finale della mobilità”.
Lo dice anche il Consiglio di Stato
Oltre alle varie pronunce dei Tribunali del Lavoro, di grande rilevanza c’è la sentenza del Consiglio di Stato.Secondo il Consiglio di Stato, ribaltando una sentenza del Tar, infatti, “risulta impugnato un atto di macro-organizzazione ad efficacia generale e applicabile nell’intero territorio nazionale in base al quale sono gestiti i trasferimenti dei docenti, mentre i singoli trasferimenti, avvenuti nell’ambito di un piano generale per la più corretta e razionale copertura di tutti i posti tuttora vacanti nell’organico delle varie istituzioni scolastiche, si pongono quali meri atti attuativi dell’impugnata ordinanza ministeriale, con conseguente configurabilità di correlative situazioni di interesse legittimo devolute alla cognizione del giudice amministrativo”. Quindi, l’importanza della pronuncia del Consiglio di Stato risiede nel fatto che, dopo numerose sentenze dei singoli tribunali, che hanno senza dubbio “fatto giurisprudenza”, arriva adesso un riconoscimento nazionale.SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO