La vicenda dei diplomati magistrali ha senza dubbio infiammato le ultime due settimane del 2017. Infatti, dopo la sentenza dell’Adunanza Plenaria che ha negato l’inserimento in GaE di chi è in possesso del diploma magistrale, il clima di polemica si è fatto caldo. C’è chi “incolpa” la politica, come ad esempio i sindacati, c’è chi addita anche gli avvocati che in questi anni avrebbero illuso soltanto i loro assistiti. Gli scenari ancora non si conoscono, ma li abbiamo già ipotizzati altre volte.
“L’esperienza del servizio non dice nulla sulla qualità”
A distanza di qualche giorno, interviene sull’argomento l’ispettore Miur Max Bruschi, che in un lungo post dalla sua pagina Facebook, prova a spiegare il suo punto di vista, rigettando la tesi secondo cui gli anni di servizio possano essere il punto cruciale per tutelare i diplomati magistrali: “L’esperienza data dal servizio, di per sé, non dice nulla sulla qualità del servizio stesso e dell’insegnante. Aver maturato venti anni di supplenze non significa aver maturato venti anni positivi“. Inoltre, per l’ispettore, esiste solo uno strumento per misurare e di conseguenza selezionare la qualità: il concorso.
I diplomati magistrali potevano laurearsi e partecipare ai concorsi
Bruschi, fa notare pertanto che “la sentenza della Plenaria del Consiglio di Stato ha chiuso una strada che si era aperta due anni fa. Se avesse deciso diversamente, avrebbe garantito l’accesso alle GAE ad alcune decine di migliaia di aspiranti diplomati magistrali, senza alcuna selezione se non un “esame di maturità” dato perlomeno 15 anni or sono, soggetti che hanno avuto a disposizione almeno (prendendo a riferimento l’ultima coorte di diplomati 2001/2002), 7 cicli di laurea in SFP vecchio ordinamento che per legge garantivano l’accesso alle permanenti e due concorsi (2012 e 2015: banditi dunque regolarmente) per accedere ai ruoli. Ma non lo ha fatto, con motivazioni di puro diritto. Ai DM, a legislazione invariata, è garantita la partecipazione ai concorsi successivi, alla pari dei laureati in SFP di nuovo ordinamento“, non lasciando equivoci sulla propria posizione in merito.
Stop alle platee di aspiranti insegnanti senza requisiti
Infine, l’ispettore Miur chiama in causa le indicazioni nazionali e il corso di laurea in scienze della formazione, cercando di incare la direzione giusta, a suo parere) che dovrebbe prendere il dibattito: “La declaratoria del corso di laurea in SFP del DM 249/2010 e le Indicazioni Nazionali 2012 (in maniera indiretta, se vogliamo: ma nella generalità dei corsi di laurea in SFP costituiscono il “software”, il filo rosso che innerva gli apprendimenti), fissano gli standard professionali, infine certificati dal concorso e (purtroppo ancora prevalentemente sulla carta) dal periodo di formazione e prova. Si può (continuare a) consentire a platee più o meno vaste di soggetti di entrare in ruolo (aggiungo… entrare comunque in classe… ma forse è chiedere troppo) senza il possesso di questi standard, direttamente correlati alla qualità del sistema scolastico? Certo. Si può fare. Più volte nella storia il Parlamento lo ha fatto. Ma a che prezzo? Vale pagare questo prezzo, che grava sui nostri figli e, soprattutto, sul loro futuro, in maniera determinante se il loro ambiente di vita è culturalmente basso? Vorrei che fossero queste le domande al centro del confronto“.
Sentenza Consiglio Di Stato Adunanza Plenaria
Nota Ufficio Legale Su Sentenza Consiglio Di Stato 211217
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