La diocesi può valutare l’idoneità o meno del docente all’insegnamento della religione cattolica nella scuola primaria, ma non ho può avere voce in capitolo per quanto riguarda l’individuazione delle dotazioni organiche.
La Corte di Cassazione, così come segnala Il Sole 24 Ore, ha stabilito che questo compito compete, esclusivamente, all’Ufficio scolastico regionale. I giudici lo hanno stabilito con la sentenza n.343/2018, chiamata a intervenire sulla vicenda di una docente siciliana.
La vicenda
L’insegnante, dichiarata idonea all’insegnamento dalla diocesi di Mazara del Vallo, non era stata poi assunta dalla scuola perché dei 21 posti di insegnante di religione concordati con la diocesi, l’ufficio scolastico regionale ne aveva ricoperti solo 11, perché sarebbe mancata l’intesa tra diocesi e l’ufficio scolastico.
La Corte d’Appello di Palermo ha aveva dato ragione alla ricorrente sostenendo il diritto della donna ad essere immessa nel ruolo scolastico per l’insegnamento della religione e condannando il Miur a risarcirla per il danno subito. Il Ministero, però, ha fatto ricorso contro la decisione dei giudici di secondo grado.
La sentenza della Cassazione
I togati hanno riconosciuto infondato il ricorso proposto dal Miur, sottolineando come già con la sentenza 2243 del 2005 la Cassazione si era espressa sull’argomento.
“Con tale sentenza – scrivono i giudici – è stato affermato il principio secondo cui sono di esclusiva competenza dell’ordinario diocesano, non solo il riconoscimento dell’idoneità all’insegnamento (presupposto condizionante l’instaurazione del suddetto rapporto con il Miur), ed il potere di una sua revoca, ma anche la scelta delle concrete modalità dell’espletamento dell’attività didattica che, senza incidere sull’organizzazione della scuola pubblica, risultino volte alla migliore funzionalità dell’insegnamento stesso”.
“Secondo il procedimento dettato dalla legge 198 del 2003 per l’accesso ai ruoli – prosegue la sentenza – il dirigente regionale approva l’elenco di coloro che hanno superato il concorso e invia all’ordinario diocesano competente per territorio i nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per occupare i posti delle dotazioni organiche. L’indicazione dell’ordinario diocesano è determinante per quanto concerne la valutazione dell’idoneità, del docente indicato dal dirigente scolastico, mentre non rileva ai fini dell’individuazione delle dotazioni organiche, compito che esula dalle competenze dell’autorità ecclesiastica per essere devoluto, in via esclusiva al dirigente dell’ufficio scolastico regionale, il quale a norma dell’articolo 2, commi 2 e 3 della legge 198 del 2003, provvede con contratti di lavoro a tempo indeterminato alla copertura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi”.
La Suprema Corte ha rigettato, condannando il Miur al pagamento delle spese legali.