![Edifici10](https://www.tecnicadellascuola.it/wp-content/uploads/2017/10/edifici10-300x194.jpg)
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 249, comma 2, della legge 81/08 per tutte le attività di cui all’articolo 246 (esposizione ad amianto ), il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:
- chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;
- accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;
- oggetto del divieto di fumare;
Si ricorda che il valore limite di esposizione per l’amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore.
I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell’aria superiore al valore limite.