Uno dei punti caldi del contratto scuola di cui si sta discutendo al tavolo della trattativa Aran/sindacati riguarda la questione delle sanzioni disciplinari.
Proviamo a fare un po’ di chiarezza e a “ripulire” il dibattito dalle informazioni inesatte che stanno circolando in rete.
La “grana” della sospensione irrogata dal dirigente scolastico
Una prima questione riguarda la competenza del dirigente scolastico sulle sospensioni dal servizio e dall’insegnamento fino a 10 giorni.
Su questo, è bene chiarire che il contratto si limita a recepire quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 75/2017 (il cosiddetto “decreto Madia”), articolo – bisogna ricordarlo – sul quale finora nessun sindacato aveva mai puntato il dito.
La multa oraria c’è già adesso
Analogamente fa molto discutere (e indignare) il fatto che fra le sanzioni previste dal contratto vi sia anche la multa oraria. Ma anche in questo caso va detto che già ora il CCNL in vigore prevede le multe orarie, anche se solamente per il personale ATA.
Più in generale va detto che il sistema normativo attuale prevede che il contratto possa intervenire sulla materia disciplinare ma solo per quanto attiene la tipologia delle sanzioni e non anche per le procedure e per gli organi competenti a irrogare le sanzioni stesse (dirigente scolastico, direttore regionale, ecc..).
Le procedure non si possono contrattare
Quindi, allo stato attuale, risulta del tutto impossibile riportare alla contrattazione la questione delle competenze del dirigente scolastico in materia di sanzioni disciplinari.
Senza dimenticare un tema ancora più generale.
Nel CCNL in vigore sottoscritto nel 2007 c’è un articolo molto chiaro, il 91, che prevede che “per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.L.vo n. 297 del 1994 “.
Il comma successivo dello stesso articolo stabiliva: “Al fine di garantire al personale docente ed educativo procedure disciplinari certe, trasparenti e tempestive, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, le Parti regoleranno con apposita sequenza contrattuale l’intera materia”.
Come si sa la sequenza contrattuale non c’è mai stata, per inerzia di entrambe le parti in causa (Aran da un lato e sindacati dall’altro). A distanza di 10 anni si arriva al dunque, ma il problema era noto da tempo sia alla parte pubblica sia alle organizzazioni sindacali.