Ed è proprio sulla base del citato D.P.R. le varie istituzioni coinvolte hanno adottato i propri statuti e regolamenti di amministrazione e contabilità.
Il decreto interministeriale, che porta la data del 1° febbraio 2007, fissa così come previsto dall’art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 132/2003, i limiti massimi entro cui i rispettivi consigli di amministrazione potranno stabilire i compensi in parola.
Ricordiamo, infatti, che la norma in parola, oltre alla previsione degli organi del Presidente (quale rappresentante legale), direttore (quale responsabile dell’andamento artistico, scientifico e didattico), consiglio di amministrazione ( che fissa gli obiettivi e programmi della gestione amministrativa e promuove iniziative volte a potenziare la dotazione finanziaria), consiglio accademico (determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca), nucleo di valutazione (valutazione dei risultati attività scientifica, didattica, scientifica e del funzionamento complessivo dell’istituzione), collegio dei revisori (vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa) e consulta degli studenti (esprime pareri e formula proposte), così recita: con decreto del ministro della pubblica istruzione di concerto con quello dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi.
– presidente (compenso annuo lordo) € 1800
Come primo approccio si nota che per gli organi di controllo (collegio dei revisori e nucleo di valutazione) le misure sono pari a quanto a suo tempo stabilito per gli organi di revisione delle istituzioni scolastiche. I predetti limiti dovranno essere deliberati dai consigli di amministrazione previa verifica delle disponibilità di bilancio. Viene puntualizzato, poi, che il gettone di presenza del Cda, consiglio accademico e consulta degli studenti è erogato per un massimo di 11 sedute annue, ciò significa che eventuali per le eventuali riunioni extra limite non saranno erogati i gettoni. Questa limitazione deriva dalla limitatezza delle risorse a disposizione di queste istituzioni. Una maggiorazione del 20 % delle misure potrà essere prevista per le istituzioni che abbiano avuto nell’esercizio precedente una consistenza di bilancio superiore a 600.000 euro. In questo caso appare giustificata una differenziazione tra istituzione di diverse dimensioni finanziaria.
Per visionare il decreto interministeriale dell’1 febbraio 2007, consulta il box “Approfondimenti”.