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Modello 770, obbligo firma dei revisori

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Ciò sulla base dell’art. 1, comma 5 del D.P.R. n. 322/1998 che stabilisce che detta dichiarazione deve essere sottoscritta dalle persone fisiche che costituiscono l’organo di controllo ovvero dal presidente se trattasi di organo collegiale. 
La novità si applica alla dichiarazione del 2006 che dovrà essere presentata entro settembre 2007 e da quella del 2007 che, per effetto delle disposizioni di cui all’art. 37, comma 14 del D.L. n. 223/2006, dovrà presentarsi entro il 31 marzo 2008. Ricordiamo che l’articolo 4, comma 1, del citato decreto n. 322 del 1998, stabilisce, in particolare, l’obbligo di presentazione della predetta dichiarazione modello 770 da parte di coloro che sono tenuti ad operare ritenute alla fonte, ai sensi delle disposizioni del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sui compensi corrisposti sotto qualsiasi forma, nonché degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative.
Il successivo comma 3-bis del medesimo articolo 4 dispone, inoltre, che coloro che effettuano ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del predetto decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui ai commi 6-ter e 6-quater dell’art. 4 del citato decreto n. 322 del 1998, devono trasmettere in via telematica i relativi dati fiscali e contributivi entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di erogazione dei compensi. I medesimi soggetti sono tenuti, altresì, a trasmettere entro lo stesso termine i dati relativi alle operazioni di conguaglio a seguito dell’assistenza fiscale prestata nell’anno precedente.
Inoltre, i sostituti d’imposta, che hanno operato ritenute a norma di disposizioni diverse da quelle sopra menzionate, gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, quali, tra le altre, i decreti legislativi 1° aprile 1996, n. 239 e 21 novembre 1997, n. 461, devono presentare in via telematica la dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa all’anno solare precedente, entro il 31 ottobre di ciascun anno.
A seguito delle modifiche apportate all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 dall’art. 37, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non è più consentito ricomprendere la dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770/2007 Ordinario nella dichiarazione unificata.
I modelli per il 2007 sono stati approvati con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2007.
Con detto provvedimento è stato approvato il modello 770/2007 Semplificato, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni e i prospetti attestanti le somme o i valori che i sostituti d’imposta hanno corrisposto nell’anno 2006 soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988, i dati previdenziali e assistenziali INPS, INPDAP e IPOST, i dati assicurativi INAIL, quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nell’anno 2006 per il periodo d’imposta precedente, nonché i versamenti, i crediti e le compensazioni effettuati. Il modello è composto dal frontespizio, dalle comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, dalle comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché dai prospetti ST ed SX.
E’ stato approvato, inoltre, il modello 770/2007 Ordinario, con le istruzioni per la compilazione, da utilizzare ai fini della dichiarazione per l’anno 2006 delle imposte sostitutive e delle ritenute operate da parte dei sostituti d’imposta che hanno corrisposto somme o valori diversi da quelli di cui al punto precedente nonché delle comunicazioni di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative da parte degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti. Il modello é composto dal frontespizio e dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SR, ST e SX.
I modelli sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche contenute nell’allegato 1 al presente provvedimento.
È altresì autorizzato l’utilizzo dei predetti modelli prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche previste dall’allegato 1 e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.
E’ autorizzata la stampa dei modelli nel rispetto delle caratteristiche tecniche contenute nel provvedimento del 15 gennaio 2007. A tal fine i predetti modelli sono resi disponibili nel sito internet in uno specifico formato elettronico idoneo a consentirne la riproduzione, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici.
E’ consentita la stampa monocromatica dei modelli con il colore nero mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli stessi nel tempo. Nei modelli gli importi da indicare nella parte “Dati fiscali” devono essere espressi in unità di euro mediante troncamento delle cifre decimali; quelli da indicare ai fini contributivi degli enti previdenziali devono essere espressi in unità di euro mediante arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiori a detto limite.
I soggetti tenuti alla dichiarazione dei sostituti d’imposta e i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, devono trasmettere in via telematica i dati delle dichiarazioni redatte su modelli conformi a quelli di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento. E’ fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, di rilasciare al sostituto d’imposta la dichiarazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.
La dichiarazione modello 770/2007 Semplificato non può essere compresa nella dichiarazione unificata. I prospetti ST e SX, relativi ai versamenti, ai crediti ed alle compensazioni effettuati, possono essere trasmessi unitamente al predetto modello, anche qualora il sostituto d’imposta sia tenuto alla presentazione del modello 770/2007 Ordinario sempreché il sostituto non abbia effettuato compensazioni ai sensi dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, tra i versamenti attinenti al modello 770/2007 Semplificato e quelli relativi al modello 770/2007 Ordinario. La dichiarazione modello 770/2007 Semplificato, può essere trasmessa separatamente, inviando il frontespizio di tale modello, le comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati ed i relativi prospetti ST e SX distintamente dalle comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e dai relativi prospetti ST e SX, qualora non siano state effettuate compensazioni ai sensi dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445 tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, nonché tra tali versamenti e quelli relativi al modello 770/2007 Ordinario.