Per Vs/ opportuna conoscenza, Vi invio la lettera indirizzata al Dr.Fiori del Ministero della P.I. e al Dr. Di Stefano, Direttore dell’ U.S.R. della Sicilia dalla quale potrete conoscere le disposizioni precise e molto severe date dal TAR di Catania nella recente sentenza n.171/2007 circa la denuncia, ormai non più evitabile, che il Commissario ad Acta dovrà (e l’avrà già fatto) presentare sia alla Procura della Repubblica per il reato omissivo, sia alla Corte dei Conti per la eventuale responsabilità per i danni causati all’Istituto ed ai concorrenti, a carico di quei funzionari dell’Assessorato Regionale alla P.I. che hanno fatto (ormai è certo) trascorrere anche il termine perentorio di 60 gg. concesso por la effettuazione dei Corsi in oggetto.
Questo per ribadire che trattasi di materia molto seria.
Non solo, ma vorrei renderVi noto che con ulteriore sentenza n. 1200/07 emessa dal TAR il 21.06.07 (a vs/ disposizione) sulla domanda per incidente di esecuzione (l’Istituto Walden aveva subito denunciato ed impugnato la nota 4.05.07 del Dr. Fiori e trasmessa dal Dr. Di Stefano al Commissario ad Acta che ha “dovuto” a quel punto farci leggere in aula e prima delle prove – bella figura !! – il messaggio di “non validità” del titolo eventualmente conseguito), che recita testualmente:
… “accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara nulli ed inefficaci gli atti con lo stesso impugnati”’ con ovvia ulteriore (é l’ennesima) condanna alle spese del Ministero della P.I.
In altra parte della sentenza si legge,
“Si tratta di una fattispecie procedimentale, id est l’attivazione di corsi per l’anno 1996, risalente nel tempo (ben prima delle modifiche normative) ed oggetto di diverse sentenze di questo TAR in esito ad una pluralità di provvedimenti via via emessi dall’Amministrazione ed ogni volta motivati con peculiari e diverse ragioni di diniego, in violazione non solo, come rilevato, dalla esistente e documentata situazione giuridico fattuale, ma anche di elementari principi di correttezza, buona fede e buon andamento.
“Si tratta di una fattispecie procedimentale, id est l’attivazione di corsi per l’anno 1996, risalente nel tempo (ben prima delle modifiche normative) ed oggetto di diverse sentenze di questo TAR in esito ad una pluralità di provvedimenti via via emessi dall’Amministrazione ed ogni volta motivati con peculiari e diverse ragioni di diniego, in violazione non solo, come rilevato, dalla esistente e documentata situazione giuridico fattuale, ma anche di elementari principi di correttezza, buona fede e buon andamento.
E udite, udite:
…. “Si tratta insomma di una vicenda o di una situazione “istantanea”, non durevole, già definita ed esaurita con il giudicato nascente dalla sentenza di questo TAR n. 1408 del dì 14. 7.1999 – 11.7.2000, notificata antecedentemente alla novella normativa, in data 23.5.2001, per cui, a prescindere dall’applicazione dell’art. 21 septies citato, LA FATTISPECIE RESTA COMUNQUE DISCIPLINATA DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI AL MOMENTO DELLA INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO.
Opinare diversamente significherebbe, in vista del comportamento remorante e indaginoso tenuto dall’Amministrazione, far venir meno l’esigenza di certezza sottesa alla nozione stessa di giudicato e l’effettività della tutela giurisdizionale.”
IL TITOLO CONSEGUITO CON I CORSI “CONCESSI” DAL TAR ALL’ ISTITUTO WALDEN se avrete ben compreso il senso delle parole “disciplinata dalle disposizioni vigenti al momento della instaurazione del giudizio dì merito” (i corsi riguardano l’anno 1996), è e sarà valido.
Danilo Biscontini