A seguito della proroga dovuta per acquisire l’inserimento delle prossime cessazioni dal servizio, il Ministero dell’Istruzione ha comunicato i nuovi termini di pubblicazione dei trasferimenti e della mobilità professionale a.s. 2018/19 per la scuola d’infanzia e scuola primaria.
Infatti, l’ordinanza ministeriale aveva stabilito nella OM 207 del 9 marzo 2018, altre date, ovvero 8 giugno per l’infanzia e 30 maggio per la primaria. Ecco però, come segnala Flc Cgil, le nuove date.
scuola dell’infanzia
pubblicazione dei movimenti: 12 giugno 2018 (invece di 8 giugno)
scuola primaria
pubblicazione dei movimenti: 1° giugno 2018 (invece di 30 maggio)
Al momento, riporta il sindacato, non è possibile sapere se saranno presi gli stessi provvedimenti per gli altri ordini, ovvero se andranno a modificare anche i termini relativi alle secondarie di primo e secondo grado.
Per l’infanzia già erano arrivate le notifiche
Tuttavia, come segnalato in precedenza, negli archivi Istanze online del Miur sono già state inserite alcune notifiche di convalida della domanda di mobilità territoriale o passaggio di ruolo della scuola dell’infanzia. Infatti, già dai primi giorni di maggio molti lettori ci hanno fatto sapere che compariva il seguente messaggio: ”AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA IN OGGETTO DA LEI PRESENTATA VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE I SEGUENTI DATI”.
Quindi parliamo dei dati anagrafici e di titolarità, il punteggio base, punteggio aggiuntivo su sostegno, punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento, punteggio aggiuntivo per il comune assistenza figlio. Inoltre, nello specifico, ci sarà la sezione dell’anzianità, delle esigenze di famiglia e dei titoli generali. Pertanto, stiamo parlando del fatto che i docenti aspiranti alla mobilità trovano la domanda con tutti i punteggi effettivamente riconosciuti.
Alla fine di questa notifica era riportato: “NEL CASO DOVESSE RISCONTRARE UNA EVENTUALE DIFFERENZA CON I DATI A SUA CONOSCENZA, LA PREGHIAMO DI DARNE COMUNICAZIONE ENTRO DIECI GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA PRESENTE E COMUNQUE NON OLTRE IL TERMINE ULTIMO PREVISTO PER LA COMUNICAZIONE A SIDI DELLE DOMANDE DI MOBILITÀ PER IL RISPETTIVO ORDINE DI SCUOLA E PER IL RISPETTIVO MOVIMENTO (COMMA 2 ART.5)”.