Lo sciopero nei giorni degli scrutini, ove condotto secondo certe regole, è perfettamente legittimo.
Lo sostiene Stefano d’Errico, segretario nazionale Unicobas, che in un lungo comunicato diramato poche ore fa, invita gli altri sindacati (e soprattutto i Cobas che hanno già proceduto ad annunciare un proprio sciopero) a prestare molta attenzione alla forma e alle modalità della proclamazione.
La questione è effettivamente piuttosto complessa.
I Cobas, per esempio, hanno annunciato lo sciopero indicando con precisione il calendario specifico, diverso da regione a regione: in Emilia-Romagna e in Molise l’astensione è programmata per i giorni 8 e 9 giugno, per la Lombardia e il Lazio per il 9 e il 10 e così via, a seconda dei diversi calendari regionali.
Il fatto è – però – che le date degli scrutini non sono fissate dal calendario regionale ma possono essere decise dalle singole scuole, con l’unico vincolo che devono iniziare dopo il termine delle lezioni.
E così a Roma ci possono essere scuole primarie in cui si fanno gli scrutini il giorno 9 giugno e altre in cui si fanno il 12 o il 15.
A questo punto uno sciopero indetto nei giorni 9 e 10 potrebbe perdere buona parte della propria efficacia.
Ecco perché Unicobas già dal giorno 15 maggio aveva proclamato il proprio sciopero con una modalità diversa e cioè “per i primi due giorni di scrutinio di ogni singolo docente secondo le convocazioni nelle singole scuole dopo il termine delle lezioni (non contando le classi terminali, escluse dallo sciopero)”.
A chi fa osservare che gli scioperi devono essere sempre indetti con un calendario preciso, Stefano d’Errico replica: “Già anni addietro i confederali avevano usato una formula analoga e il Garante non ebbe nulla da ridire”.
In effetti, facendo una ricerca sul sito del Garante si scopre che a fine maggio del 2005 Cgil, Cisl e Uil indissero in Piemonte uno sciopero, sul quale il Garante non fece osservazioni, per il periodo che andava dall’8 al 18 giugno ricorrendo alla modalità che così veniva chiarita dalla Cisl Scuola del Piemonte: “l’astensione interesserà i primi 2 giorni previsti dal calendario degli scrutini predisposto da ogni singola istituzione scolastica; i singoli lavoratori aderiranno con scioperi articolati di durata oraria in coincidenza con l’inizio delle operazioni di scrutinio del consiglio di classe di cui fanno parte”.
Formulazione da cui, tra l’altro, consegue che se un insegnante romano è impegnato in un solo scrutinio il giorno 11 giugno dalle ore 10 alle ore 11 può benissimo scioperare solo per un’ora di quel giorno.
Su questo punto d’Errico insiste molto perché ritiene “la proclamazione dello sciopero e le informazioni da dare alla categoria devono essere chiare in modo da consentire che lo sciopero possa avvenire comunque, sia che i presidi convochino gli scrutini immediatamente nei due primi giorni successivi alla chiusura delle lezioni, sia che invece li convochino per la prima volta nel terzo, quarto, quinto giorno (etc.) successivo al termine delle lezioni”.
Per meglio comprendere la questione bisogna aggiungere che le riunioni dei consigli di classe per lo scrutinio finale sono valide solo se sono presenti tutti i docenti; basta quindi l’adesione allo sciopero di un solo docente perché sia necessario riconvocare il consiglio.
Peraltro, va anche detto che l’Unicobas è stato il sindacato ad aver indetto lo sciopero per primo e quindi le proclamazioni fatte successivamente ne dovranno tenere conto.
Adesso, quindi, non resta che attendere le osservazioni della Commissione di Garanzia che, forse un po’ troppo precipitosamente, aveva parlato nei giorni scorsi di illegittimità del blocco e di possibile precettazione del personale.