Ormai non ci sono dubbi: i posti di organico potenziato che non verranno utilizzati per le assunzioni rimarranno liberi e, per quest’anno, andranno “persi”.
Quando arriveranno le fatidiche immissioni in ruolo sull’organico potenziato? Bisogna precisare che si tratta di un organico che esiste soltanto nella suddivisione regionale e per ordine e grado d’istruzione.
Per esempio in Lombardia toccano 7008 posti di organico potenziato, suddivisi in 2.852 posti alla primaria 1.065 posti alla secondari di primo grado e 3.091 posti a quella di secondo grado. Non è ancora dato sapere quali saranno le suddivisioni per provincia e per classe di concorso. Per fare queste ultime suddivisioni toccherà attendere fino a novembre nella migliore delle ipotesi, ma vista la laboriosità delle operazioni che dovranno coinvolgere le scuole, gli USR e il Miur, non ci sorprenderebbe se l’organico potenziato veda la luce tra l’Immacolata Concezione e il Santo Natale, piuttosto che nel mese dei morti.
Dai calcoli che lo stesso Miur sta facendo, lo scarto tra offerta e domanda della fase C, potrebbe essere di 15 o 20 mila cattedre vacanti. In buona sostanza, visto che molte domande fatte per la fase C sono decadute, in quanto si tratta di domande fatte da docenti già entrati in ruolo nelle fasi precedenti, o domande presentate da docenti dell’infanzia, in cui non sono previsti posti in organico potenziato, o domande fatte da docenti che nel frattempo hanno preso un incarico annuale fino al 30 giugno 2016 e quindi avranno solo una nomina in ruolo giuridica su un posto di organico potenziato, resteranno vacanti moltissime cattedre.
A chi andranno tutti questi posti non assegnati in fase C? In alcun modo potranno restare a disposizione del dirigente scolastico per supplenze brevi e saltuarie, ma anche per supplenze annuali conferite dallo stesso capo d’istituto. Infatti nel comma 95 della legge 107/2015 è scritto che “a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria.
Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui all’articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e non sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o assegnazione provvisoria”. In sostanza l’art.40 comma 9, su citato, riguarda le supplenze annuali conferite da un dirigente scolastico ma pagate dal tesoro. Questo vuol dire che il Ds non avrà voce in capitolo per l’anno scolastico 2015/2016, per assegnare, tramite le graduatorie d’Istituto per le supplenze, questi posti.
Quindi resta una sola via per assegnare questi posti: “una convocazione da parte degli uffici scolastici provinciali che potrebbero assegnare supplenze al 30 giugno o al 31 agosto da GAE”. Se le graduatorie di quella classe di concorso fossero esaurite, il posto andrebbe non assegnato. Inoltre è utile sapere che dopo il 31 dicembre non ci sarebbero più i tempi per fare nomine dalle GAE, e quindi i posti andrebbero persi.
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