In talune scuole si redigono le graduatorie interne d’Istituto omettendo completamente l’esistenza dei docenti che fruiscono delle precedenze ai sensi dell’art.13 commi 1 e 2 dell’ipotesi di contratto della mobilità del 10 febbraio 2016. Se questa totale esclusione dal comparire in graduatoria, può essere legittima al fine della individuazione dei docenti perdenti posto, è impropria per quanto riguarda l’individuazione dei docenti per l’assegnazione delle cattedre orario esterne costituitesi ex novo, con composizione su più scuole dello stesso comune.
Ma cosa si intende per cattedra orario esterna ex novo?
Si tratta di quelle cattedre che, a causa di una contrazione di ore nell’organico di diritto di una scuola, si andrebbero a formare con un completamento orario esterno di qualche ora in altra scuola. Se la composizione di questa cattedra dovesse avvenire tra scuole dello stesso comune o tra scuole dello stesso distretti sub comunale ( in caso di città molto grandi) , in tali posti potrebbero finire anche i docenti esclusi dalla graduatoria d’Istituto per i perdenti posto ai sensi del comma 2 dell’art.13 del su citato contratto della mobilità. Ecco perché omettere dalle graduatorie d’Istituto i docenti titolari di una precedenza è sbagliato, infatti questi docenti partecipano con tutti gli altri all’assegnazione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo con completamento orario nello stesso comune, o come suddetto, nel caso delle metropoli, nello stesso distretto sub comunale. Inoltre è sbagliato omettere del tutto tali docenti, dalle graduatorie d’Istituto, anche perché, in caso di decadenza della precedenza, verrebbero immediatamente graduati come tutti gli altri docenti.
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Infine l’omissione totale di tali docenti dalle graduatorie, quasi fossero dei fantasmi senza nome e punteggio, è un atto di poca trasparenza e non consentirebbe ad altri docenti della scuola di potere ricorrere avverso al docente che fruisce della precedenza. Tuttavia per quanto riguarda l’assegnazione della cattedra orario esterna di nuova formazione e con il completamento interno al comune, la scelta cade sull’ultimo della graduatoria d’Istituto che comprende anche i docenti con precedenza ai sensi del comma 2 dell’art.13 dell’ipotesi CCNI sulla mobilità 2016/2017.
Per fare un esempio che renda l’idea: facciamo il caso di una docente esclusa dalle graduatorie interne d’istituto per i perdenti posto in quanto bisognosa di cure continuative e assidue da effettuare in una struttura esistente solamente nello stesso Comune di titolarità o di un docente escluso dalla suddetta graduatoria perché figlio unico che assiste, nel Comune di titolarità, il genitore che si trova in stato di gravità, se nella loro scuola si dovesse formare, a causa di una contrazione oraria dell’organico di diritto, una cattedra orario esterna ex novo che ha il completamento nello stesso Comune, tali docenti saranno graduati e se ultimi, saranno loro stessi a ricoprire la titolarità di questa cattedra oraria esterna.
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