Categorie: Personale

A chi tocca la sede associata in altro comune?

Con i codici unici degli istituti d’istruzione superiore e degli istituti comprensivi con sedi ubicate in comuni diversi, cambiano le norme sulla mobilità.

La domanda che ci viene posta è: “A chi tocca la sede associata in altro comune?”. Fino all’anno in corso le sedi associate in comuni differenti avevano codici meccanografici distinti dalla sede principale, e per avere una sezione associata bisognava farne richiesta di mobilità esprimendo il codice specifico,  per l’anno scolastico 2017/2018 i codici meccanografici saranno unici anche per la tipologia di scuole come gli Istituti d’Istruzione Superiore o gli Istituti Comprensivi che raggruppano scuole in comuni diversi, per cui la domanda di mobilità su scuola sarà richiesta per l’intero Istituto compresa la sede associata. Questo comporterà il problema di chi dovrà essere assegnato alla sezione associata in comune diverso dalla sede centrale.

A risolvere il problema di chi dovrà essere il prescelto per andare nella sede associata, se non ci dovesse essere nessun docente volontario a richiedere espressamente tale sede, sarà la contrattazione d’Istituto tra Ds e Rsu della scuola. Infatti il comma 7 dell’art.3 del CCNI mobilità 2017/2018 dispone che, in applicazione dell’art 1 comma 5 della legge 107/15, venga previsto di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, istituendo per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa, per l’anno scolastico 2017/18. Ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico all’1/9/2017. Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui al successivo articolo 13.

Questo significa che i posti vacanti e disponibili in una sezione associata di un comune diverso da quello in cui ha sede la scuola, debbano essere assegnati soltanto ai docenti che chiedono mobilità e non a chi è già titolare nella scuola. 

Lucio Ficara

Articoli recenti

Cellulari scuola; Nocera: “E’ giusto aver salvato dal divieto gli alunni con disabilità”

Dal professore Salvatore Nocera, uno dei massimi esperti italiani di inclusione e disabilità riceviamo e…

17/07/2024

Concorso DS 2017, molti partecipanti ancora in ballo 7 anni dopo

Penso che sia utille per tutti sapere qualcosa di più sulle vicende giudiziarie che hanno…

17/07/2024

Decreto scuola: Paola Frassinetti (FdI) e Rossano Sasso (Lega) entusiasti, ma le proteste non mancano

Mentre proseguono le proteste delle opposizioni e di movimenti e comitati contro le diverse misure…

17/07/2024

Flavio Briatore sugli stipendi: “Come fanno vivere le famiglie con 4000 euro al mese? Bisogna aumentare i salari”

Flavio Briatore, ospite del podcast di Fabio Rovazzi e di Marco Mazzoli, 2046, ha affrontato vari…

17/07/2024

Nuove regole per promuovere l’inclusione degli alunni stranieri

Il governo nel presentare il decreto n° 71 del 30 maggio 2024 alla camera, nel…

17/07/2024

Falso allarme Covid scuola: condannato il docente

Nel 2020, un docente di un istituto di Pescara aveva lanciato un allarme infondato circa…

17/07/2024