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A chi tocca lo spezzone uguale o inferiore a 6 ore che non concorre a creare cattedra?

A volte capita che in alcune scuole resta in organico uno spezzone uguale o inferiore a 6 ore, che non è stato possibile utilizzare per formare cattedra con altri spezzoni.

Bisogna sapere che tutti gli spezzoni inferiori o uguali a 6 ore restano nella disponibilità del dirigente scolastico che dovrà trovare il docente che ricoprirà queste ore di lezione per tutto l’anno scolastico. Ma come dovrà agire per l’anno scolastico 2016/2017 il Ds nell’assegnazione dello spezzone di orario uguale o inferiore a 6 ore?

La nota Miur Prot. N. 24306 del 1° settembre 2016 spiega come le scuole devono agire per la copertura dei suddetti spezzoni, ma sorge un dubbio che sarebbe bene chiarire.

Nella suddetta nota è scritto che gli spezzoni inferiori o uguali a 6 ore che non concorrono a costituire cattedre o posti orario e che non derivano dalla frantumazione di posti o cattedre, dovranno essere assegnate dal Ds,  in primis al personale supplente inserito nelle graduatorie d’Istituto che ha diritto al completamento dell’orario cattedra. Per esempio se un docente ha ricevuto uno spezzone dalle graduatorie ad esaurimento provinciali, questo ha diritto a completare, avendone titolo e senza superare le 18 ore cattedra, con il suddetto spezzone.  Se nessun docente a tempo determinato, presente nelle graduatorie d’Istituto ha diritto al completamento orario o, avendone diritto, non volesse completare, si passa ai docenti titolari della scuola e della medesima classe di concorso dello spezzone con ore a disposizione, poi agli altri insegnanti con contratto a tempo indeterminato con orario completo, poi ai docenti della scuola con contratto a tempo determinato e con orario completo.  In ogni caso il docente che assume lo spezzone non potrà in ogni caso superare il limite massimo delle 24 ore di lezione settimanali.  

Quello che resta da chiarire e con è specificato nella nota, è come si deve comportare il Ds se lo spezzone inferiore o pari a 6 ore, appartiene alla stessa classe di concorso dove la scuola ha a disposizione uno o più posti di potenziamento.In tal caso, ma al riguardo si attendono ulteriori chiarimenti, lo spezzone dovrebbe essere ricoperto dai docenti utilizzati nel potenziamento. Quanto detto si renderebbe necessario perché non potrebbero essere concesse supplenze o pagate ore eccedenti a docenti titolari in presenza di docenti assegnati in posti di potenziamento per la stessa classe di concorso. In buona sostanza la novità dell’anno scolastico 2016/2017 per l’assegnazione degli spezzoni inferiori o uguali a 6 ore, potrebbe stare nel fatto di dovere verificare la presenza dei docenti di potenziamento della stessa classe di concorso dello spezzone e, in caso di riscontro positivo, di dovere procedere ad assegnare lo spezzone proprio al docente di potenziamento.

nota-24306-del-1-settembre-2016-istruzioni-e-indicazioni-operative-supplenze-personale-docente-educativo-ed-ata-a-s-2016-2017.pdf

Lucio Ficara

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