Le ferie di molti docenti delle scuole secondarie di II grado vengono di fatto interrotte, prima della loro completa fruizione, per espletare gli esami e gli scrutini finali per gli studenti che a giugno hanno avuto la sospensione del giudizio.
Con il D.M. n. 80/2007 è stato infatti introdotto un esame valutativo delle carenze riscontrate a giugno, da espletare entro la fine dell’anno scolastico e quindi entro il 31 agosto di ogni anno, per decidere, attraverso gli scrutini finali, l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva.
Bisogna ricordare che, a rigore di norma, l’art. 5 del D.M. n. 80 /2007 stabilisce nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, tale da non comportare un immediato giudizio di promozione, il consiglio di classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale.
L’art. 6 di tale decreto ministeriale spiega che il giudizio finale interverrà, a cura dello stesso consiglio di classe, a conclusione degli interventi didattici proposti obbligatoriamente dalla scuola, dopo esami di verifica scritti e orali e di norma entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento, salvo particolari esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
Alcune scuole, sfruttando il fatto che la norma preveda la possibilità di rinvio a settembre di tali esami, per particolari esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, differiscono il rientro degli insegnati per svolgere tali esami dal primo di settembre.
Molte scuole hanno provveduto a stilare i calendari degli esami e scrutini per il giudizio finale degli studenti con giudizio sospeso agli scrutini di giugno, nell’ultima settimana di agosto da lunedì 27 agosto a venerdì 31 agosto 2018.
Ci sono alcune scuole che invece hanno deciso di svolgere questi esami nella settimana che va da lunedì 3 settembre a venerdì 7 settembre 2018. A tal proposito è utile sottolineare che nell’art.8, comma 1, dell’OM 92/2007 è scritto: “Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate, le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell’anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo”.
Quindi solo in via eccezionale e per esigenze organizzative debitamente documentate è possibile derogare dalla data limite del 31 agosto, andando a svolgere esami e scrutini nei primi giorni di settembre.
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