L’assegno di natalità (anche detto “Bonus bebè”), così come segnala il sito dell’Inps, è un assegno mensile destinato alle famiglie con un figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e con un ISEE non superiore a 25.000 euro. L’assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al terzo anno di vita del bambino o al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato.
Esso è stato istituito dall’articolo 1, commi 125-129, legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità per l’anno 2015), mentre con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2015 sono state adottate le relative disposizioni attuative.
L’assegno spetta a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato o affidato. Se l’assegno non può più essere concesso al genitore richiedente (perché, ad esempio, decaduto dalla potestà genitoriale o perché il figlio è stato affidato in via esclusiva all’altro genitore), l’altro genitore può subentrare nel diritto all’assegno presentando una nuova domanda entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice che dispone la decadenza dalla potestà o l’affidamento esclusivo all’altro genitore. In questo caso, l’assegno spetta al nuovo genitore richiedente dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.
Per l’affidamento temporaneo di minore nato o adottato nel triennio 2015-2017, l’assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.
In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
L’assegno è corrisposto mensilmente per un massimo di 36 mensilità a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia.
La misura dell’assegno dipende dall’ ISEE del nucleo familiare: 960 euro l’anno (80 euro al mese per 12 mesi) con ISEE superiore a 7.000 euro annui e non superiore a 25.000 euro annui; 1.920 euro l’anno (160 euro al mese per 12 mesi) con ISEE non superiore a 7.000 euro annui.
Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’INPS direttamente al richiedente tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN intestati al richiedente. In sede di invio della domanda è necessario allegare il modello SR/163 in mancanza la domanda rimane sospesa.
Il pagamento dell’assegno è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende anche l’importo delle mensilità maturate fino a quel momento.
Secondo le ultime indiscrezioni raccolte sarebbe in arrivo un nuovo bonus. Infatti è in via di approvazione un disegno di legge che porta un bonus di 150 euro per ogni figlio a carico fino a 18 anni e di 100 per figli dai 18 ai 25 anni che non abbiano ancora un reddito. L’agevolazione di 150 euro di contributo fisso mensile spettano innanzitutto a tutti i nuclei familiari con un reddito ISEE inferiore a 50 mila euro. Ma non solo. Tutti coloro che hanno figli a carico fino a 18 ed un reddito ISEE compreso tra i 50 mila ed i 70 mila euro annui, potranno presentare domanda ed avere così in busta paga la detrazione Irpef per i lavoratori autonomi o in denaro per gli incapienti. In quest’ultimo caso ovviamente l’agevolazione sarà progressivamente ridotta.
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