“Il decreto di cui al comma 87 riguarda:
a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;
b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell’ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.”
Quando si venne a conoscenza del sopracitato comma, fu chiaro: il Governo aveva fatto la propria scelta.
Erano salvi i ricorrenti 2004, 2006, 2010, i toscani e i lombardi 2011, ma…anche i campani 2011 erano a rischio, causa il “minaccioso” parere del CdS che annullava il concorso.
Il paracadute era stato sganciato dall’aereo, ma ahimè: guai a pronunciare la parola “sanatoria”, sarebbe stata una imperfezione linguistica!
Il 20 settembre 2017 sulla G.U. è pubblicato il Regolamento, ma qualcos’altro spunta fuori.
Il Regolamento reca con sé un marchio: la L. 87/2014, art. 1 comma 2ter
“2-ter. Entro il 31 marzo 2015, è bandita ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la copertura delle vacanze di organico delle regioni per le quali si è esaurita la graduatoria di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 17. In sede di prima applicazione, il bando dispone che una quota dei posti, nel rispetto della normativa vigente, sia riservata ai soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale, ai soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nel limite della suddetta riserva di posti già autorizzata per il menzionato corso-concorso, contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202,(…).”
Udite, Udite…il paracadute era stato già sganciato nel 2014 (anno precedente alla L.107)
I due articoli sono identici.
Quando si tutelano solo alcune categorie di ricorrenti, le scialuppe di salvataggio moltiplicano. Risultato? Se il comma 88 fosse stato bocciato durante l’iter legislativo della 107, dette categorie sarebbero state salvate col nuovo concorso, sarebbe stato solo questione di tempo; ma… ancora manca un anello.
Analizziamo adesso il Regolamento, leggiamo l’art. 25 comma 2
“2. Limitatamente al primo corso-concorso bandito ai sensi del presente regolamento, una quota dei posti disponibili per l’accesso al corso di formazione dirigenziale è riservata ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n.58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n.87, purché non rientrino tra le fattispecie di cui all’articolo 1, comma 87, della legge. “
… purché non rientrino tra le fattispecie di cui art. 1, comma 87 della legge… ma di quale legge?
È chiaro: il Regolamento propone la stessa sanatoria della L. 107, art 1 comma 88, ma propone la sanatoria come se fosse la prima volta!
In sintesi, si ripropone la stessa ma nuova sanatoria! Il dubbio è legittimo: i destinatari del comma 88 L. 107 che per qualsivoglia motivo non hanno dimostrato di avere le competenze a seguito del corso istituito ai sensi del D.M. 499 o anche che erano andati a pescare e non erano stati messi al corrente dell’eventuale percorso di salvataggio, avranno un canale di riserva nel concorso 2017?
E mentre si attende il nuovo bando, i ricorsi si accendono.
di Angela Carbone
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