Dalle informazioni di stampa, apprendiamo le indicazioni che saranno date con la consueta prossima OM relativa agli Esami conclusivi del primo ciclo. Dopo un’attenta lettura, riteniamo di poter fare le seguenti osservazioni.
TEMPI di svolgimento fuori da ogni logica: in considerazione delle fasi prodromiche riguardanti gli OO.CC. occorre estendere le procedure di esame fino al 30 giugno lasciando all’autonomia scolastica le modalità organizzative e gestionali, comprese quelle di prevedere per gli alunni con dispositivi o connessione inadeguata la possibilità di uno spazio fisico a scuola nel più rigoroso rispetto di tutte le norme di sicurezza. Lo svolgimento della presentazione orale in modalità sincrona – in considerazione dei non improbabili problemi tecnici e/o di connessione – non sarà certamente breve. Ricordo che fino al termine delle attività didattiche gran parte dei docenti delle classi terze continuano ad essere impegnati nella DaD con tutti gli alunni poichè il “diritto alla DaD” non può interrompersi prima per alcuni di essi. Rileviamo, però, che ai sensi dell’art. 5 dell’OM, solo per i candidati privatisti le operazioni possono concludersi entro il 30/6/2020!!
ORGANIZZAZIONE: è’ il caso di richiamare l’art. 3 dell’OM e, in considerazione del fatto che il Consiglio di Classe individua la tematica, esso deve svolgersi con la presenza di tutti i suoi componenti e, dunque, ulteriore elemento di criticità specialmente per garantire la presenza dei docenti in COE!
A tal proposito, al fine di assicurarne la regolarità e la trasparenza evitando probabili ricorsi non sarebbe forse necessario che ciascuna scuola si dotasse di un Regolamento “Svolgimento esami conclusivi primo ciclo in modalità telematica sincrona” a tutela del Consiglio di classe e dell’alunno/candidato privatista (per quest’ultimo non sono previsti altri elementi di valutazione)?
Da non dimenticare, infine, nell’organizzazione e nella conduzione dell’esame conclusivo, l’obbligo della presenza di tutti i docenti del Consiglio di Classe (alias Commissione di esame) che – in considerazione dell’esperienza degli anni precedenti – sarà elemento di grave criticità.
VALUTAZIONE: poichè ai sensi dell’art. 4 comma 5 è possibile la non presentazione in modalità sincrona dell’elaborato, come si fa a valutare ai sensi del successivo art. 6? Si creerebbe una evidente condizione di disparità nella valutazione finale tra gli alunni/candidati! E come non possiamo non tenere conto del tema del contesto socio familiare dell’alunno/candidato che certamente condizionerà favorevolmente o negativamente la qualità dell’elaborato?
Speriamo di aver posto all’attenzione della Ministra, dei suoi tecnici e di tutti i protagonisti a diverso titolo interessati osservazioni che siano motivo di riflessione e di positiva valutazione.
Rosolino Cicero
presidente ANCODIS
(Associazione nazionale collaboratori dirigenti scolastici)
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