Dopo quasi 2 mesi di esperienza “sul campo”, sono sempre più convinto che la DaD (Didattica a distanza) non garantendo pari condizioni di apprendimento a tutti gli alunni (svantaggio ambientale e socio-culturale), non andrebbe valutata.
La sua funzione principale è, e resta, di contatto con alunni e famiglie e supporto alle attività proposte, per condividere il percorso puramente formativo degli alunni.
Quindi, piuttosto che di DaD (da molti considerata una replica delle attività in presenza, tanto da diventare una sorta di OgM), sarebbe più calzante il termine FaD (formazione a distanza), ossia attività che accompagnano l’alunno in un percorso formativo condiviso.
La VaD (valutazione a distanza) non può essere applicata in una situazione emergenziale come quella che stiamo vivendo. A meno che non vogliamo “sorvolare” sul principio costituzionale
del diritto allo studio che trova il suo fondamento nei commi 3 e 4 dell’art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana.
Carmelo Vecchio
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