Tre giorni fa la Vostra autorevole testata web ha ospitato una lettera che, in maniera del tutto impropria, chiamava in causa il sindacato a proposito di un provvedimento emesso dall’AT di Potenza sulle procedure legate al dimensionamento scolastico.
Pur rispettando le opinioni (e le critiche) di tutti, riteniamo che ciò non corrisponda al vero e che occorra fare chiarezza se si vuole “mettere a fuoco” il problema.
Il dimensionamento in Basilicata ha avuto effetti assai negativi sull’assetto organizzativo e sulla stessa funzionalità della scuola lucana, percentualmente la più colpita a livello nazionale, ed è stato da noi fortemente contrastato sul piano politico e sindacale con numerose iniziative di protesta.
A ciò si aggiungono, a valle di questa scelta scellerata, tutte le procedure amministrative connesse al dimensionamento, sulle quali l’attuale CCNI sulla mobilità risulta carente.
Chi, come noi, conosce approfonditamente le norme sul contratto della mobilità e le sue diverse evoluzioni storiche, sa bene che l’art. 18, nella parte riguardante gli istituti di I e II grado, non copre adeguatamente la complessità delle casistiche, a partire dal dimensionamento oggetto dell’articolo.
Per una semplice ragione: le norme che disciplinano la scuola secondaria sono state introdotte parecchi anni fa, quando i docenti erano titolari del plesso/sezione staccata e gli accorpamenti si realizzavano all’interno del comune.
Con l’introduzione dell’organico dell’autonomia anche per la secondaria, quelle norme sono diventate anacronistiche e sarebbe stato necessario adeguarle al mutato quadro normativo, ma su questo abbiamo riscontrato la chiusura del Ministero (anche in occasione del rinnovo 2022).
Ne consegue che nessun punto dell’art. 18 si attaglia ai dimensionamenti in cui avviene la riarticolazione di plessi che insistono in comuni diversi, compreso il punto D), che fa riferimento ad una casistica completamente diversa).
In tutti questi anni pertanto, l’Ufficio ha proceduto per via interpretativa, applicando il punto C), che è quello che più si avvicina a questa tipologia di dimensionamento, con una procedura molto simile a quella prevista per il personale Ata.
Sennonché in questa tornata, essendo in presenza di situazioni limite quale quella in discussione, dove sono coinvolti due comuni molto distanti tra di loro, a nostro avviso si rende necessaria una ulteriore azione interpretativa, al fine di evitare di arrecare pregiudizio al personale docente non accontentato sulla prima preferenza espressa.
Senza l’introduzione di correttivi potrebbero verificarsi situazioni paradossali, per cui chi è soprannumerario avrebbe più diritti e più tutele nella mobilità di chi non lo è e non è stato soddisfatto sull’opzione espressa, capovolgendo l’impostazione delle norme contrattuali.
Per questa ragione la scrivente O.S., il 13 marzo scorso, ha chiesto un incontro urgente all’amministrazione scolastica, che si è tenuto lunedì mattina alla presenza delle Dirigenti di Usr e AT.
Nel corso dell’incontro chi scrive ha proposto alcuni correttivi, da acquisire mediante un’intesa territoriale di natura interpretativa, per rimettere in equilibrio i diritti dei lavoratori:
- dichiarare in soprannumero i docenti non soddisfatti sulla prima preferenza espressa oppure farli partecipare nella mobilità alla fase comunale;
- prevedere, analogamente a quanto accade per il personale Ata (art. 45, comma 20), sempre per chi non è soddisfatto sulla prima preferenza, la possibilità di chiedere a domanda di usufruire della precedenza per il rientro nell’ottennio in una delle istituzioni scolastiche coinvolte nel singolo dimensionamento.
L’Ufficio ha opposto ragioni tecniche riguardo al punto 1, non percorribile perché il sistema non lo consentirebbe, mentre sul punto 2 avrebbe approfondito.
Siamo e saremo sempre dalla parte dei lavoratori, i cui diritti si difendono non alzando inutili polveroni ma attraverso una costante e tenace azione sindacale.
Paolo Laguardia