Effetti imprevisti e incontrollati della legge n. 145 del 15 luglio 2002 che all’articolo 3 recita:
"Fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili, le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e a quelli di direttore generale degli enti pubblici vigilati dallo Stato ove è prevista tale figura. I predetti incarichi cessano il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitando i titolari degli stessi in tale periodo esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione. Fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili, per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, può procedersi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’attribuzione di incarichi ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo il criterio della rotazione degli stessi e le connesse procedure previste dagli articoli 13 e 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell’Area 1. Decorso tale termine, gli incarichi si intendono confermati, ove nessun provvedimento sia stato adottato. In sede di prima applicazione dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai dirigenti ai quali non sia riattribuito l’incarico in precedenza svolto è conferito un incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Ove ciò non sia possibile, per carenza di disponibilità di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualità professionali, al dirigente è attribuito un incarico di studio, con il mantenimento del precedente trattamento economico, di durata non superiore ad un anno. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario, tenendo conto prioritariamente dei posti vacanti presso l’amministrazione che conferisce l’incarico".
Il dirigente regionale non può quindi firmare i contratti per i presidi incaricati dall’1 settembre, con le conseguenze negative che ciascuno può immaginare: precarietà della dirigenza, nomine dei supplenti rinviate a tempi migliori, di maggiore certezza, classi di alunni senza insegnanti, enormi disagi per le famiglie.
La legge Frattini, perciò, unitamente alle sentenze del Tar Lazio e Tar Umbria, rischia di assestare non solo un duro colpo al regolare inizio dell’anno scolastico, ma, ancora peggio, una prosecuzione caotica dell’attività didattica nei prossimi 3-4 mesi. Con un contenzioso difficilmente controllabile. Alla sensibilità e all’acutezza politica del ministro Moratti disinnescare questi conflitti!
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