L’articolo 8.2.2 del Decreto Ministeriale 236/89 prevede: “le ipotesi di pavimentazione asciutta o bagnata devono essere assunte in base alle condizioni normali del luogo ove sia posta in opera” Il produttore di pavimenti non potrà che certificare la scivolosità in laboratorio secondo la norma DIN 51130 che è condizione essenziale per la certificazione CE del materiale stesso, ma non può garantire la sicurezza del medesimo in opera nelle svariate condizioni d’uso e quindi rispondere ai requisiti chiaramente richiesti dalla legge.
A tal proposito a scuola i pavimenti devono essere privi di protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze decomponibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita e impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.
Quando il pavimento dei posti di lavoro e dei luoghi di passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili.
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