Sicurezza ed edilizia scolastica

A Taranto scuole con presenza extra soglia di gas randon

La norma di riferimento riguardante il rischio radon è il D. Lgs. 241 del 26 maggio 2000. Tale Decreto è il recepimento della Direttiva 96/29/EURATOM e modifica e integra il d. Lgs. 230/95 in materia di protezione dei lavoratori dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Il decreto prima di tutto identifica le situazioni lavorative nelle quali si può verificare il rischio da radon. Ai fini del rischio da radon si prendono in considerazione:

  • le attività lavorative svolte in luoghi di lavoro in sotterraneo;
  • le attività svolte in luoghi di lavoro in superficie, posti in zone ben identificate – aree a rischio radon.

In entrambi i casi la norma prevede che l’esercente – figura nella quale si identifica il datore di lavoro, nel nostro caso il Dirigente Scolastico – faccia misurare la concentrazione di radon in aria negli ambienti lavorativi, avendo come riferimento il valore di 500 Bq/m3. A tal riguardo in questi giorni è venuta alla ribalta della cronaca il caso di alcune scuole di Taranto in cui è stata rilevata la presenza extra soglia di gas randon.

La segnalazione da parte di Arpa Puglia risale alle verifiche di un mese e mezzo fa. Gas radon in una trentina di aule della scuola “Vico-De Carolis”, comprendente la “Deledda”, rione Tamburi di Taranto. Per otto di quelle aule necessaria l’interdizione. Dal 23 luglio, non risultano riscontri ufficiali ad Arpa Puglia di un’attività di risanamento da parte del Comune. In questi casi la bonifica è sempre obbligatoria, infatti, il Dirigente Scolastico ha l’obbligo, prima di tutto, di provvedere al risanamento degli ambienti e alla protezione dei lavoratori  nel modo seguente:

  • Entro tre anni deve far bonificare i locali avvalendosi di un Esperto Qualificato e, in seguito, deve far eseguire nuove misure per verificarne l’efficacia;
  • se, dopo le azioni di rimedio, le nuove misurazioni fornissero concentrazioni di radon ancora superiori al livello di azione, è tenuto ad adottare le misure di protezione dei lavoratori;
  • entro un mese dalla data della relazione tecnica inerente la misurazione dei locali, deve inviare una comunicazione a ARPA o SSN competente per territorio (presso i Dipartimenti della Prevenzione) e Direzione Provinciale del Lavoro.

 

Aldo Domenico Ficara

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