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Abbandonare le superiori si può

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La Cassazione, con la sentenza 1363/2016, stabilisce che se un ragazzo abbandona la scuola superiore i genitori non sono sanzionabili e quindi non possono essere condannati per inosservanza dell’obbligo scolastico.

Il Sole 24 ore racconta il caso di una ragazza i cui genitori furono condannati dal giudice di pace per il reato previsto dall’articolo 731 Cp, «inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori», in quanto la loro figlia aveva abbandonato la scuola superiore. La coppia ricorreva direttamente in Cassazione deducendo l’errore in cui era incorso il giudice che aveva ritenuto responsabili i genitori della ragazza senza considerare che la figlia frequentava una scuola di istruzione secondaria superiore e non la scuola elementare come prevede la norma del codice penale.

Ed è stata questa l’occasione per chiarire l’evoluzione della legislazione in materia di obbligo scolastico che evidentemente è correlata al periodo in cui il codice penale è stato emanato ed è stata col tempo attualizzata.

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Il «diritto di fruizione della scolarità» è stato, infatti, ampliato dall’articolo 34 della Costituzione prima e dall’articolo 8 della legge 1859/1962 poi, che hanno esteso l’obbligo di andare a scuola – e il dovere di osservarlo – fino al termine della scuola media.

Notano i giudici che leggi successive (9/1999 e 53/2003) hanno innalzato la soglia di scolarizzazione ed esteso l’obbligo scolastico oltre la scuola media. Tuttavia, tali leggi non hanno introdotto alcuna sanzione per l’inadempienza dell’obbligo scolastico oltre la scuola media secondaria di primo grado. Pertanto, deve ritenersi che l’articolo 731 Cp punisca l’inosservanza dello obbligo di istruzione anche post-elementare, ma non oltre il termine della scuola media.