Arriva una importante sentenza da parte del Tar Lazio che riguarda i docenti abilitati all’estero ma che ancora non hanno ottenuto il riconoscimento del titolo in Italia.
Il giudice amministrativo infatti, con la sentenza di merito n. 3400/2019 del 14/02/2019, ha accolto il ricorso di un docente che ha partecipato al concorso abilitati del 2018, escluso dall’immissione in ruolo, nonostante si trovasse in graduatoria regionale, perchè ancora in attesa del riconoscimento del titolo estero in Italia.
Con questa sentenza, spiega il legale Sirio Solidoro, il Giudice Amministrativo ha stabilito che gli abilitati all’estero che hanno partecipato al concorso riservato agli abilitati, devono poter essere immessi in ruolo e, quindi, poter svolgere la professione, nel caso di vincita del concorso e conseguente inserimento nelle Graduatorie di merito regionali (GMR).
Nelle motivazioni, si legge, infatti che “con il DM n. 995/2017 nonché con lo stesso bando
approvato con D.D.G.1.2.2018 n. 85, il cui art. 3, co. 4 contempla proprio l’ammissione con riserva alla procedura straordinaria di reclutamento dei docenti che abbiano conseguito entro la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2017(31.5.2017) il titolo di abilitazione – prescritto tassativamente dall’art. 17, co. 3, d.lgs. cit. – all’estero e che, pur non avendo conseguito ancora il formale decreto di riconoscimento da parte del competente dipartimento del MIUR, abbiano presentato al medesimo la domanda di riconoscimento ed altresì istanza di partecipazione al concorso entro i termini di scadenza fissati in via generale per tuti i partecipanti alla procedura”.
Il Tar del Lazio ha pertanto sancito come discriminatorio il trattamento diversificato tra docenti abilitati all’estero e docenti abilitati in Italia.
Ne consegue che alle prossime procedure di assunzioni in ruolo tali docenti abilitati all’estero, presenti nella graduatoria di merito del concorso riservato a chi è in possesso dell’abilitazione, devono essere considerati a tutti gli effetti.
Si tratta senza dubbio di una sentenza che potrebbe realmente avere ripercussioni anche in futuro, dato che gli abilitati all’estero devono attendere a volte tempi lunghi per il riconoscimento del titolo estero.
Lo scorso 17 ottobre, il Ministero ha pubblicato un avviso con cui viene comunicato il via all’applicazione presente nella pagina dedicata all’iniziativa
Tale applicazione si riferisce al riconoscimento della professione docente.
Pertanto, il Ministero fa sapere che tramite questa applicazione sarà possibile farsi riconoscere l’abilitazione o la specializzazione dei titoli conseguiti all’estero.
Qualsiasi documentazione pervenuta in altre modalità presso gli uffici del Ministero sarà considerata non verrà accolta. Per i soli utenti che hanno già presentato regolare istanza entro e non oltre il 23 ottobre 2018, la procedura resterà invariata e sarà evasa secondo la precedente modalità, cartacea.
Inoltre, non sarà consentito un ulteriore invio on-line tramite l’applicazione per coloro che hanno già trasmesso in forma cartacea la documentazione, né riproporre una nuova richiesta per la stessa classe di concorso.
E’ bene ricordare che il riconoscimento dei titoli di abilitazione/specializzazione esteri sono soggetti alle procedure di legge e che nessun titolo conseguito all’estero è utilizzabile senza il predetto riconoscimento.
Inoltre, il riconoscimento dei titoli di abilitazione/idoneità alla professione docente e di specializzazione per il sostegno, conseguiti fuori dall’Italia la procedura viene normata dal Decreto legislativo 206/07 (per i paesi comunitari) e dal DPR 394/99 (per i paesi non comunitari) e successive modificazioni.
Il responsabile della procedura è il Ministero dell’Istruzione che provvede, qualora sussistano le condizioni, al rilascio di un Decreto di riconoscimento che sarà anche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
La procedura avrà una durata di 4 mesi e avrà lo scopo di verificare la corrispondenza dei percorsi formativi esteri con quelli previsti in Italia e, nel caso dovessero sussistere le condizioni, può prevedere misure compensative nel caso di insufficiente corrispondenza con il titolo italiano.
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