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Abilitati all’estero dentro le GaE: sentenza

Interessante la sentenza del Tribunale del Lavoro di Torre Annunziata, che ha accolto il ricorso di un docente abilitato all’estero, disponendo il suo inserimento nelle
Graduatorie ad Esaurimento.

La sentenza pone quindi un precedente che può contribuire al mutamento dello scenario normativo futuro in merito ai docenti in possesso di abilitazione all’estero.

La normativa comunitaria

Il Tribunale del Lavoro, riporta il legale Sirio Solidoro che ha seguito la vicenda, ha sancito nella sentenza che il divieto di inserimento del docente contrasta con la normativa comunitaria: “il mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento non si giustifica affatto, essendo la sua situazione perfettamente identica a quella in cui si trovano i docenti che hanno conseguito il titolo in Italia”.

L’aspetto tutt’altro secondario risiede nel fatto che stiamo parlando di una sentenza di merito e quindi non cautelare. Pertanto, per il giudice del lavoro di Torre Annunziata, bisogna seguire il principio secondo cui i docenti che hanno conseguito il titolo professionale all’estero, non possono subire dei limiti nella spendibilità del proprio titolo nel nostro Paese.
Si tratta di uno dei capisaldi dell’Unione Europea, ovvero i titoli professionali conseguiti nei Paesi membri, devono circolare all’interno del territorio continentale per il principio della libera circolazione dei titoli.

La sentenza

Ne consegue, a parere del Giudice del Lavoro di Torre Annunziata che un docente in possesso di un’abilitazione conseguita all’estero deve poter essere immesso nelle graduatorie ad esaurimento, riaffermando contemporaneamente il principio del doppio
canale di reclutamento e permettendo al docente abilitato all’estero di insegnare nella provincia prescelta.

Pertanto il Tribunale di Torre Annunziata “accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente di essere inserito nelle Graduatorie ad Esaurimento”.

Il chiarimento del Miur

Sul tema del riconoscimento del titolo di abilitazione all’estero, c’è una nota di chiarimento del Miur in cui spiega la posizione:

“Il riconoscimento della professione docente avviene in attuazione del principio della libera circolazione delle professioni sulla base della reciproca fiducia tra i Paesi dell’Unione Europea. Ma non esiste un “riconoscimento automatico” dei titoli ottenuti all’estero. La Direttiva 2013/55/CE, recepita in Italia dal decreto legislativo numero 15 del 2016, prevede infatti la valutazione della formazione attraverso l’analisi comparata dei percorsi formativi previsti nei due Stati membri coinvolti.

Tutti gli esami del percorso abilitante, nonché il tirocinio, devono essere svolti nel Paese che rilascia il titolo abilitante e nella lingua di quel Paese. Il riconoscimento del titolo in Italia può essere richiesto solo per gli insegnamenti per i quali il docente si è legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo e può essere ottenuto a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano.
Ovvero: l’eventuale rilascio del provvedimento finale avviene soltanto dopo accurata e attenta analisi della documentazione prodotta, nonché dalla verifica dei presupposti giuridico-amministrativi”.

Il riconoscimento del titolo di abitazione estero non è messo in discussione. Quello contestato dal Miur, in questo caso era la permanenza nelle GaE. Stiamo a vedere se arriveranno altre sentenze di merito che seguiranno la scia di quella di Torre Annunziata. In precedenza, si segnalano quelle del Tribunale del lavoro di Pordenone e di Chieti.

Fabrizio De Angelis

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