Palesemente illegittimo l’art 7 co.4 lett.e) del testo della attesissima ordinanza n°112 del 6 maggio 2022 del Ministero dell’Istruzione per l’aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze (c.d. GPS) per il biennio 2022/2024 in via di pubblicazione, che dispone in merito alle abilitazioni all’insegnamento conseguite all’estero da numerosissimi laureati italiani quali titoli di accesso; questo è il commento dell’Avv. Maurizio Danza Esperto di Diritto Scolastico, e Prof. di Diritto dell’Istruzione e Ricerca Scientifica “Università ISFOA”- secondo cui la disposizione nella parte in cui stabilisce che “l’inserimento con riserva non da titolo alla individuazione in qualità di avente titolo alla stipula del contratto”, impedisce agli abilitati all’estero il conferimento dei contratti a tempo determinato e il diritto all’insegnamento in attesa di riconoscimento del titolo, violando il diritto all’accesso parziale tutelato invece dalla Direttiva Europea n°36/2005 e dal D.lgs n°206/2007 attuativo.
Appare evidente, poi come tale disposizione sia caratterizzata da evidente illegittimità, poiché prevede nei confronti di tutti gli abilitati in possesso del titolo conseguito all’estero ed in attesa di riconoscimento secondo le procedure previste dalla legge, una “sanzione espulsiva preventiva” dal conferimento di contratti a tempo determinato che saranno inibiti a migliaia di abilitati; a tal proposito, neanche va sottovalutata la palese violazione da parte del Ministero dell’Istruzione del principio della parità di trattamento, atteso che nel privare la riserva di efficacia ai fini del conferimento dei contratti a tempo determinato, non ne impedisce l’utilizzazione nelle procedure di reclutamento straordinarie previste dall’art.59 co.4 del decreto legge n°73/2021 (cd. sostegni Bis), norma peraltro prorogata anche per l’anno scolastico 2022/2023, con riferimento alle specializzazioni sul sostegno.
Purtroppo,- aggiunge l’Avv. Maurizio Danza, – che presiede l’Osservatorio di Diritto Scolastico Internazionale dell’Istituto Teseo di Alta Formazione e Ricerca -, non possiamo che constatare come, nonostante centinaia di sentenze sia del TAR Lazio che del Consiglio di Stato di condanna del Ministero dell’Istruzione, in ricorsi patrocinati dal Ns. studio, e culminati con tantissimi decreti di riconoscimento, quest’ultimo, continui a non ottemperare ai principi della Direttiva Europea n°36/2005, negando il diritto al lavoro degli abilitati all’estero e di accesso alla professione docente, corollario del diritto alla libertà di circolazione previsto dall’art.45 del Trattato fondativo dell’Unione Europea.
A tal proposito si segnala come Lo studio Legale Danza sia stato il primo in Italia ad aver organizzato nel 2019, il Convegno del 1 febbraio 2019 presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari – Camera dei Deputati, insieme alla associazione di tutela degli abilitati in Romania (ATAR) , dal titolo “La tutela del diritto al lavoro e all’insegnamento degli abilitati all’estero secondo la Dir. Europea n.36/2005 e il D.lgs n.206/2007”, cui sono seguite numerosissime iniziative legali e centinaia di sentenze che hanno contribuito a mutare l’orientamento giurisprudenziale italiano, in tema di riconoscimento delle abilitazioni all’insegnamento conseguite all’estero, confermando la tesi dell’accesso parziale; a tal proposito, si è pronunciata più volte anche la Corte di Giustizia Europea, a far data dalla nota sentenza “Morgenbesser” del 13 novembre 2003 C-313/2001 (cfr. anche sentenza CGE 15 ottobre 1987 causa n 222/86 Heylens; 7 maggio 1991 C-340/89 Vlassopoulou; 7 maggio 1992 C -104/91 Aguirre Borrell.),che ha stabilito il principio secondo cui uno stato membro, a cui si rivolge un cittadino di altro paese che intende svolgere una professione regolamentata, “deve disporre una valutazione del titolo “in bonam partem”, cioè finalizzata in via di principio alla “salvezza degli effetti della qualifica conseguita in un altro paese”, anche quando essa non soddisfi pienamente, ma solo parzialmente, i requisiti fissati in quella legislazione: ciò alfine di garantire il diritto alla libertà di circolazione previsto dall’art.45 del trattato fondativo dell’Unione Europea!
In tal senso non si può che ricordare anche la CHAP (2018) 02090 del 22 gennaio 2019 della stessa Commissione europea, “Direzione generale mercato interno, industria, imprenditoria e PMI, Modernizzazione del mercato unico, Qualifiche e competenze professionali, a firma del Commissario Martin Frohn che, nell’esaminare una richiesta di una abilitata italiana in Romania in riferimento ad “un caso di richiesta di infrazione dell’Italia per non aver riconosciuto la abilitazione conseguita in Romania”, aveva applicato “il principio della salvezza degli effetti parziali della abilitazione all’insegnamento conseguita da laureati italiani in Romania”, richiamando proprio la giurisprudenza comunitaria qui menzionata, affermando altresì che “anche nel caso di difetto di tutti i requisiti per la professione docente in capo al soggetto il tirocinio, occorre garantire l’accesso ai percorsi FIT”. Orbene non si vede per quale ragione se l’abilitazione all’estero, secondo la Commissione Europea consente l’accesso ai concorsi riservati, (indicazioni puntualmente recepite dal Ministero con la previsione delle procedure di reclutamento straordinario di cui all’art.59 del decreto legge n°73/2021 già menzionate), non si comprende quali siano le motivazioni che inducano il Dicastero dell’Istruzione, ad impedire totalmente l’accesso parziale al lavoro e il conferimento di contratti a tempo determinato, con la disposizione che impedisce l’efficacia della riserva.
Per tali ragioni, lo studio Legale Danza, che ha già ottenuto dal Consiglio di Stato, le prime sentenze collettive di riconoscimento del titolo conseguito all’estero, sia con riferimento alle classe di insegnamento (sentenze n°4825/2020 e n°5175/2021) che al sostegno (la ben nota sentenza n°5415/2021 prima in Italia), ha avviato qualche giorno fa una PETIZIONE, in collaborazione con ATAR, finalizzata al ritiro dell’art 7 co.4 lett e) della ordinanza n°112/2022, nella parte in cui dispone che “l’inserimento con riserva non da titolo alla individuazione in qualità di avente titolo alla stipula del contratto” (reperibile sul profilo Faceebook di ATAR o su chang.org).
Ovviamente, pur auspicando che il Ministero dell’Istruzione possa ritirare la illegittima disposizione anche se ha provveduto a pubblicare l’ordinanza ministeriale senza alcuna modifica, lo Studio intraprenderà le opportune azioni legali, avverso la stessa, per palese violazione della Direttiva Europea n°36/2005 a tutela degli abilitati all’estero.
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