Lo scorso 17 ottobre, il Ministero ha pubblicato un avviso con cui viene comunicato il via all’applicazione presente nella pagina dedicata all’iniziativa http://www.miur.gov.it/web/guest/riconoscimento-professione-docente.
Tale applicazione si riferisce al riconoscimento della professione docente.
Pertanto, il Ministero fa sapere che tramite questa applicazione sarà possibile farsi riconoscere l’abilitazione o la specializzazione dei titoli conseguiti all’estero.
Qualsiasi documentazione pervenuta in altre modalità presso gli uffici del Ministero sarà considerata non verrà accolta. Per i soli utenti che hanno già presentato regolare istanza entro e non oltre il 23 ottobre 2018, la procedura resterà invariata e sarà evasa secondo la precedente modalità, cartacea.
Inoltre, non sarà consentito un ulteriore invio on-line tramite l’applicazione per coloro che hanno già trasmesso in forma cartacea la documentazione, né riproporre una nuova richiesta per la stessa classe di concorso.
E’ bene ricordare che il riconoscimento dei titoli di abilitazione/specializzazione esteri sono soggetti alle procedure di legge e che nessun titolo conseguito all’estero è utilizzabile senza il predetto riconoscimento.
Inoltre, il riconoscimento dei titoli di abilitazione/idoneità alla professione docente e di specializzazione per il sostegno, conseguiti fuori dall’Italia la procedura viene normata dal Decreto legislativo 206/07 (per i paesi comunitari) e dal DPR 394/99 (per i paesi non comunitari) e successive modificazioni.
Il responsabile della procedura è il Ministero dell’Istruzione che provvede, qualora sussistano le condizioni, al rilascio di un Decreto di riconoscimento che sarà anche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
La procedura avrà una durata di 4 mesi e avrà lo scopo di verificare la corrispondenza dei percorsi formativi esteri con quelli previsti in Italia e, nel caso dovessero sussistere le condizioni, può prevedere misure compensative nel caso di insufficiente corrispondenza con il titolo italiano.
Considerando che sono giunti in redazione diversi quesiti sul tema, è bene sottolineare la differenza fra equipollenza e riconoscimento dei titoli esteri.
L’equipollenza scolastica o accademica dei titoli di studio, consiste nell’ottenimento di un corrispondente titolo finale italiano, ed è la procedura mediante la quale l’autorità scolastica o accademica determina l’equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio conseguito all’estero con un determinato titolo presente nell’ordinamento italiano.
Mentre invece, il riconoscimento finalizzato alle procedure concorsuali o al proseguimento degli studi non si configura come equipollenza e vale solo ai fini di quella procedura.
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