Una disposizione importante del decreto scuola approvato dal Senato il 19 dicembre scorso riguarda la possibilità, per docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado, di conseguire l’abilitazione all’insegnamento.
Come si accede alla procedura
A tale procedura si potrà partecipare contestualmente al concorso straordinario e quindi a condizione di aver prestato tre anni servizio fra gli anni scolastici 2008/2009 e 2018/2019.
Nel concreto si potrà ottenere l’abilitazione nel caso in cui – pur non risultando vincitore del concorso – si superino le prove con un punteggio minimo di 7/10.
La norma prevede anche alcuni requisiti ulteriori, e cioè: è necessario avere in essere un contratto di docenza a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione ed è altresì indispensabile conseguire i crediti formativi universitari o accademici previsti dal decreto legislativo n. 59/2017.
Una norma del decreto stabilisce poi che il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento non dà diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato.
E per i docenti con servizio nelle paritarie?
Nel corso del dibattito parlamentare è stata inserita una disposizione che prevede che sia ammesso a partecipare alla procedura del concorso straordinario, ma unicamente ai fini dell’abilitazione all’insegnamento, anche chi abbia prestato tre anni di servizio presso una scuola paritaria.
La relazione illustrativa del decreto sottolineava che, con questa disposizione, si rimedia alla grave carenza di personale abilitato all’insegnamento nella scuola secondaria.
Tale carenza comporta, per le scuole statali, la necessità di coprire parte del fabbisogno mediante ricorso a contratti a tempo determinato con docenti non abilitati e, per le scuole paritarie, l’impossibilità di rispettare l’obbligo di utilizzare esclusivamente docenti abilitati al fine di ottenere e mantenere il requisito della parità scolastica.