Si è svolta lo scorso 16 novembre l’udienza in seno al Consiglio di Stato sulla questione della riconoscibilità dei titoli conseguiti in Romania per i quali sia stata inoltrata al Ministero un’istanza di riconoscimento ai sensi del D. Lgs. 206/2007 in attuazione delle disposizioni di cui alla Direttiva 36/2005/CE e 55/2013/CE. Ce lo riferisce l’avvocata Chiara Vimborsati, che segue da vicino la questione.
L’orientamento di chi difende i ricorrenti? I provvedimenti di rigetto, così come la nota generale del 2 aprile del 2019 del Ministero dell’Istruzione, sono in contrasto con principi europei oramai consolidati in giurisprudenza, alla luce del fatto che il titolo conseguito all’estero secondo un percorso formativo la cui durata complessiva, livello e qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno va equiparato ai titoli conseguiti nello Stato italiano.
Tuttavia la questione rumena, in particolare, è decisamente complessa e presenta elementi di problematicità – ci spiega l’esperta di diritto – in relazione alla riconoscibilità del titolo conseguito in Romania in mancanza del rilascio, all’esito del conseguimento del percorso formativo, di un’attestazione di competenza ai sensi dell’art. 11 della Dir. 36/2005/CE in relazione ai docenti che vi hanno avuto accesso con laurea conseguita in altro Stato dell’UE. In Romania, infatti, la legge sul regolamento delle professioni emanata in attuazione dell’art.11 della Direttiva prevede che l’attestazione di competenza sia rilasciata solo ai cittadini che si siano anche laureati in Romania.
La partita si gioca sul fronte dei documenti e delle certificazioni prodotte dagli enti formativi rumeni. Ciò che verrà valutato sono cioè le attestazioni di avvenuto conseguimento di una qualifica professionale che certificano che all’esito del percorso professionalizzante seguito è effettivamente acquisita la qualifica di docente.
Il confronto è dunque ancora aperto e il Consiglio di Stato si esprimerà in relazione ai termini in cui la questione è posta dall’autorità rumena in rapporto alla terminologia utilizzata (docenti qualificati); e in relazione a un sistema di riconoscimento generale che impone al ministero dell’Istruzione, anche in forza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 206/2007, di valutare comparativamente la natura e la composizione dei percorsi di formazione seguiti dai docenti abilitati in Romania in relazione ai percorsi abilitanti italiani ed alla specifica classe di concorso di riferimento.
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