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Abilitazione e formazione neo-assunti, tramontano i Tfa: arrivano i tirocini

Ci sono novità di rilievo sulle prossime abilitazioni all’insegnamento e sulla formazione iniziale dei docenti da assumere nei ruoli dello Stato.

Dopo le indicazioni generali inserite nella Legge 107/2015, comma 181, il ministero dell’Istruzione ha deciso di rendere pubbliche le linee essenziali della legge delega sulla materia, da completare e pubblicare entro il prossimo mese di gennaio.

L’appuntamento fissato dal Miur per il “Piano Nazionale di Formazione degli Insegnanti” è quello di mercoledì 27 luglio, con inizio alle ore 12,30: nella sala Comunicazione del dicastero di Viale Trastevere, sarà direttamente il ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, ad illustrare i contenuti del nuovo piano formativo.

Tra le novità principali, introdotte dalla Buona Scuola, figurano l’accesso al “concorsone” conseguente al percorso di studi universitario (diploma di laurea magistrale o diploma accademico di secondo livello, con almeno 24 crediti specializzanti) e la messa a regime dei “concorsi nazionali” come uno canale di accesso al ruolo: i vincitori del concorso, tuttavia, non passeranno direttamente a tempo indeterminato, come avviene oggi, ma vivranno una “graduale assunzione”, che durerà due anni, attraverso l’esperienza dei “tirocini formativi”.

In questa fase transitoria, definita “periodo di apprendistato”, gli aspiranti docenti si legheranno alla scuola “con contratto retribuito a tempo determinato” e si specializzeranno per l’insegnamento.

Ciò non toglie che, a breve, dovrebbe comunque attivarsi il terzo ciclo di Tirocinio Formativo Attivo. Che, a questo punto, dovrebbe anche essere l’ultimo.

 

Ricordiamo che qualsiasi innovazione sulla formazione del personale docente deriverà da quanto indicato nel comma 181 della Legge 107/2015, che vi riproponiamo qui di seguito (nelle parti interessate):

181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti:

(…)

b) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante:

 1) l’introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l’accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata;

2) l’avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l’assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale. L’accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a un’istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti:

2.1) la determinazione di requisiti per l’accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi;

2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di tirocinio, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente;

3) il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite:

3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università o dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;

3.2) la determinazione degli standard nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonché del periodo di apprendistato;

3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali, l’effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l’istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;

3.4) la possibilità, per coloro che non hanno partecipato o non sono risultati vincitori nei concorsi nazionali di cui al numero 2), di iscriversi a proprie spese ai percorsi di specializzazione per l’insegnamento secondario di cui al numero 3.1);

4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all’esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di tirocinio, secondo la disciplina di cui ai commi da 63 a 85 del presente articolo;

5) la previsione che il percorso di cui al numero 2) divenga gradualmente l’unico per accedere all’insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l’effettuazione delle supplenze; l’introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e della professionalità per coloro che hanno conseguito l’abilitazione prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera;

 6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell’ambito della classe disciplinare di afferenza secondo princìpi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l’accertamento della competenza nelle discipline insegnate;

7) la previsione dell’istituzione di percorsi di formazione in servizio, che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo, secondo princìpi di flessibilità e di valorizzazione, l’attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affini;

8) la previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il titolo necessario per l’insegnamento nelle scuole paritarie.

 

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Alessandro Giuliani

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