Il TAR del Lazio con l’Ordinanza cautelare n. 6288 del 19 ottobre ha finalmente accolto la tesi dello Studio Legale Naso & Partners, ovvero che risulti palesemente illegittimità la richiesta del MIUR di produrre “l’attestazione della competente autorità in Romania sul valore legale della formazione posseduta ai sensi della direttiva comunitaria” nella procedura di riconoscimento dell’abilitazione conseguita da cittadini italiani in Romania.
In particolare, il MIUR, sulla base di una non condivisibile interpretazione della normativa nazionale e comunitaria, aveva ritenuto insufficiente il certificato “Adeverinta” di abilitazione all’insegnamento rilasciato dal Ministero dell’Educazione di Bucarest, al fine di provvedere al riconoscimento in Italia di tale abilitazione, ed aveva richiesto agli istanti italiani di produrre un’ulteriore attestazione sul valore legale della formazione posseduta dai medesimi.
Con la recente Ordinanza n. 6288 del 19.10.2018, il TAR del Lazio ha finalmente chiarito che “la richiesta da parte del Miur ai ricorrenti di “regolare attestazione della competente Autorità in Romania sul valore legale della formazione posseduta ai sensi della direttiva comunitaria si profila extra ordinem e non contemplata dal d.lgs. n. 206/2007”.
Il Giudice amministrativo ha altresì ordinato al MIUR che “dovrà rideterminarsi sull’istanza di riconoscimento prescindendo dall’illegittima richiesta della attestazione in questione” ed ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese legali.
Si sottolinea che il Ministero dell’Educazione della Romania aveva già in passato chiarito di non poter rilasciare l’attestazione richiesta dal Ministero italiano e dunque i ricorrenti, non potendo produrre tale documento, avrebbero presto ricevuto dal MIUR il decreto di rigetto della propria istanza di riconoscimento dell’abilitazione conseguita in Romania.
Per gli avvocati Domenico Naso e Valerio Lancia che hanno seguito il ricorso si tratta di un ulteriore passo in avanti per il definitivo superamento del blocco creato dal MIUR sul riconoscimento delle abilitazioni conseguite all’estero. Difatti questa decisione si inserisce nel solco già tracciato dal Consiglio di Stato con riferimento alla decisione favorevole per gli abilitati in Spagna.
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