Sull’annosa questione abilitazione insegnamento ottenuto in Romania interviene (di nuovo) il Tar del Lazio, che con provvedimento cautelare, conferma l’orientamento secondo cui, il titolo conseguito in uno Stato europeo, è da riconoscersi valido anche in Italia.
La sentenza cautelare dello scorso 8 giugno ha infatti confermato un precedente parere del Tribunale amministrativo laziale, peraltro allineato con quanto stabilito dal Consiglio di Stato.
Il Tar Lazio ha sancito che “a fronte della sussistenza sia del titolo richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sé rilevante, senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all’insegnamento, conseguita presso un paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato diniego”.
Il provvedimento, dunque, condivide la fondatezza delle argomentazioni e delle eccezioni sollevate dallo studio già con la proposizione dei primi ricorsi, con cui si denunciava l’illegittimità del diniego opposto dalla Pubblica amministrazione sin dalla pubblicazione della nota collettiva del 2 aprile 2019.
L’Avv. Michele Bonetti, che ha seguito la vicenda, dichiara che “si tratta di un importante traguardo, anche alla luce delle imminenti procedure concorsuali indette dal Ministero dell’Istruzione alle quali potranno prendere parte i docenti che si erano visti ingiustamente respingere l’istanza di riconoscimento del titolo estero”.
In precedenza, il Consiglio di Stato stabiliva: “considerato che, all’esito di una delibazione tipica della fase cautelare ed in coerenza ai precedenti da ultimo resi dalla sezione (cfr. in specie ord.za n. 6423 del 2019), sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare ; che, secondo quanto già evidenziato dalla sezione in tali precedenti, alla luce della documentazione in atti, gli istanti sembrerebbero – ad una prima deliberazione e nelle more del necessario approfondimento di merito – avere conseguito le certificazioni delle competenze per l’esercizio della professione di insegnante abilitato all’insegnamento in Romania (in particolare il diploma conseguito in Romania che consente di insegnare previo possesso di un titolo di laurea che può essere, naturalmente, secondo i principi del diritto comunitario, conseguito anche in altri Paesi UE)”;
Il tema abilitazione in Romania, è decisamente fra i più controversi della legislazione scolastica. A pesare sulla questione è la circolare Miur del 2 aprile 2019, che resta ancora un orientamento ufficiale: i titoli di abilitazione all’insegnamento e di specializzazione sul sostegno ottenuti in Romania, non sarebbero validi per diventare insegnante in Italia. Almeno, questa è la tesi sostenuta dal Ministero dell’Istruzione.
La nota, specifica infatti che i titoli romeni, non essendo considerati sufficienti per l’esercizio della professione di insegnante in Romania, non possono di conseguenza essere fatti valere a tal fine nemmeno in territorio italiano.
Fra le maggiori critiche all’amministrazione, ci sarebbe una traduzione erronea delle parole del Ministero rumeno effettuata dal Miur. La vicenda resta tutt’altro che chiusa, anche se la nuova sentenza dell’8 giugno del Tar Lazio, di segno diverso alle precedenti, e quella del Consiglio di Stato, potrebbero a questo punto far prendere una direzione diversa rispetto a oggi.
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