La nota Miur dello scorso 2 marzo 2019 ha aperto un piccolo giallo sulla vicenda abilitazione in Romania. Infatti, i titoli di abilitazione all’insegnamento e di specializzazione sul sostegno ottenuti in Romania, non sarebbero validi per diventare insegnante in Italia. Almeno, questa è la tesi sostenuta dal Ministero dell’Istruzione.
Abbiamo anche approfondito la questione, analizzando gli aspetti più importanti legati alla vicenda molto controversa.
A distanza di pochi mesi, è emersa un’interpretazione diversa della nota: alla base ci sarebbe una traduzione erronea delle parole del Ministero rumeno effettuata dal Miur. Parole che hanno dato vita alla nota incriminata del 2 marzo che ha creato problemi a migliaia di docenti abilitati in Romania.
A seguire la vicenda, lo studio legale Leone–Fell, che ha interpellato l’avvocato romeno Mihaela Monteanu sulla validità della traduzione del Miur: comparando la traduzione certifica e quella ad opera del Miur, si notano chiaramente le parti difformi e le parole aggiunte in maniera discrezionale proprio dal ministero italiano. Piccole modifiche che però hanno stravolto la vita di circa 6mila docenti che in questi anni hanno ottenuto l’abilitazione in Romania. Alcuni Uffici scolastici regionali, infatti, proprio in virtù della nota italiana hanno depennato dalle graduatorie i docenti con abilitazione in Romania. Altri insegnanti, invece, collocati in posizione favorevole nelle graduatorie ma in attesa di convalida del titolo si sono visti scavalcare da altri colleghi con punteggi inferiori su cui non gravava la spada di Damocle dell’abilitazione romena.
Lo studio legale fornisce appunto alcuni chiarimenti: nella nota Miur, si dice che “il possesso del certificato di conseguimento della formazione psicopedagogica costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente al fine di ottenere la qualifica professionale di docente in Romania” (…) “essendo la condizione principale aver conseguito gli studi post liceali o universitari in Romania”.
Nel testo romeno tradotto, invece, viene precisato che: “Il possesso dell’attestazione/certificato di ultimazione del programma di formazione psicopedagogica è condizione necessaria per ottenere lo status di docente, tuttavia non è sufficiente; primordiale è l’ultimazione dei corsi post liceali o universitari”.
Corsi post liceali o universitari che non devono dunque essere necessariamente conseguiti in Romania, dal momento che il Ministero dell’Educazione nazionale romeno rilascia un’equipollenza del titolo di laurea conseguito in Italia o in uno stato membro.
E ancora, per quanto riguarda la questione “sostegno”, il Ministero romeno spiega che “In Romania, per ricoprire incarichi didattici nell’istruzione speciale, in aggiunta ai requisiti di cui sopra, i docenti devono anche comprovare di aver frequentato un tirocinio certificato di formazione teoretica e pratica all’educazione speciale”.
Considerato che molti docenti hanno comunque frequentato tale percorso di tirocinio, è bene precisare che si tratta comunque di un corso post lauream al quale è dunque permesso l’accesso, una volta ottenuta l’equipollenza della laurea, e che permette la possibilità di insegnare su sostegno in Romania.
Secondo i legali: “Nonostante la gravità della situazione, ci auguriamo si tratti solo di grossolano errore di traduzione – dichiarano Francesco Leone, Simona Fell, soci fondatori dello studio legale Leone–Fell e Tiziana De Pasquale, responsabile del dipartimento Scuola – e non ci sia invece del dolo da parte del Ministero italiano che, con una sola nota, ha dato un bel colpo di spugna alle abilitazioni conseguite in Romania. Alla luce di quanto abbiamo scoperto, proprio in queste ore, siamo ancora più convinti che il Miur debba fare un grande passo indietro e restituire dignità, e in molti casi anche un lavoro, ai tanti, troppi docenti penalizzati dal mancato riconoscimento del percorso abilitativo completato”.
“In queste settimane – continuano gli avvocati – abbiamo portato avanti una fitta e proficua interlocuzione diretta con il Ministero romeno e proprio dai loro funzionari abbiamo ottenuto le informazioni necessarie che, oggi, ci permettono di affermare con assoluta certezza che la nota del Miur non è legittima e va abolita. La nostra interlocuzione continua e nei prossimi giorni avremo ulteriori informazioni al riguardo”.
Non solo: a troncare la discussione sarebbe stato proprio il Miur. Infatti, il segretario di Stato romeno, al termine della missiva, chiede formalmente all’Italia di comunicare quale siano “i requisiti per ottenere lo status di docente e per il rilascio dell’attestato di conformità al fine di svolgere l’attività didattica tanto per i cittadini italiani quanto per i cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea”. E, come confermato dal Ministero romeno, il Miur pare non abbia mai dato risposta.
Anche La Tecnica della Scuola, aveva, in seguito alla nota pubblicata dal Ministero, provato contattare gli uffici di Viale Trastevere per avere un ulteriore chiarimento sulla vicenda. Tuttavia, fino ad oggi, non abbiamo ricevuto alcun riscontro da parte del Ministero dell’Istruzione.
La domanda dei docenti abilitati in Romania resta comunque: I titoli devono essere riconosciuti? Che succederà allora, se il Miur ha tradotto male? Risposte che speriamo saranno soddisfatte.
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