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Abilitazione in Romania, la nota del Miur contiene inesattezze?

Abbiamo riportato la nota del 2 aprile del Ministero dell’Istruzione, che fornisce chiarimenti in merito ai titoli di abilitazione all’insegnamento e di specializzazione sul sostegno ottenuti in Romania. Questi, infatti, non sarebbero validi per diventare insegnante in Italia.

Questa testata, ha anche approfondito la questione, analizzando gli aspetti più importanti legati alla vicenda molto controversa.

Di seguito, invece, pubblichiamo la controrisposta di un avvocato rumeno che ha indirizzato al Miur, spiegando che, ci sarebbero alcune inesattezze sulla nota pubblicata.
Ecco il testo:

In merito all’avviso di cui sopra, corre l’obbligo precisare tutta una serie di inesattezze che in maniera volutamente artefatta sono state create ad hoc al fine di gettare discredito sul corso abilitante all’insegnamento in Romania, Paese della Comunità Europea sin dal 2007.
In primo luogo, non ci risulta ancora chiaro di che tipo di documento ci troviamo a discutere. Più precisamente tale documento viene intitolato “AVVISO” che “intende fornire chiarimenti ed informazioni ai cittadini italiani che hanno concluso, in Romania, i percorsi denominati (Programului de studi psichopedagogice, Nivel I e Nivel II) e ne hanno chiesto il riconoscimento in Italia” ; ma che incredibilmente conclude con : “Alla luce di quanto sopra esposto questa Direzione Generale comunica che i titoli denominati (Programului de studi psihopedagogice, Nivel I e Nivel II), conseguiti dai cittadini italiani in Romania non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche, e pertanto le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei suddetti titoli sono da considerarsi rigettate.”
Sorge a questo punto spontanea la domanda: Si tratta di Avviso a chiarimento o si tratta di Rigetto cumulativo delle istanze di riconoscimento?
Questo documento, come ben sapete e come probabilmente intendevate produrre, ha suscitato nell’opinione pubblica sconcerto ed allarmismo, tant’è che i Provveditorati Scolastici hanno provveduto, sulla base di questo avviso, ad escludere dalle graduatorie gli insegnanti abilitati in Romania, producendo sicuro danno economico agli insegnanti in oggetto e che sicuramente ne chiederanno il risarcimento.
Ricordo oltretutto, in primis a me stessa, che non esiste nella normativa legislativa italiana il rigetto cumulativo, bensì ogni singolo richiedente il riconoscimento merita una valutazione personale dei titoli presentati e se è il caso il rigetto o l’accettazione
della richiesta di riconoscimento. Tale questione è altresì corroborata dal fatto che gli insegnanti hanno presentato a codesto ministero richieste di riconoscimento individuali e non cumulative; non si capisce pertanto come possa codesta amministrazione provvedere ad un rigetto cumulativo.
In secondo luogo, nel documento da voi prodotto si fa riferimento ad una nota (in nostro possesso) emessa dal Ministero dell’Educazione Nazionale e della Ricerca Scientifica Rumeno datata novembre 2018 a firma del Segretario di Stato Rumeno. Sarei felice di conoscere, essendo io Avvocato e Professoressa di lingua e letteratura rumena di madre lingua, chi ha provveduto alla traduzione di questa nota, tant’è che nelle quattro parole scritte in lingua rumena e citate nelle vostre prime righe, sono già presenti ben quattro errori grammaticali e di sintassi. Per non parlare poi dei contenuti che voi sostenete aver tradotto, comunque in maniera sicuramente scorretta o quantomeno interpretativa.
Viene spontaneo chiedersi: La traduzione effettuata in maniera errata è frutto di mero errore o è frutto di artefatto intenzionale?
Protenderei per la seconda ipotesi, in quanto, i contenuti chiaramente prodotti nella nota del Ministero Rumeno, sono chiari ed inequivocabili e non lasciano adito ad interpretazioni.

Prendiamo adesso in considerazione i contenuti:
Ci troviamo di fronte ad una Professione Regolamentata e la Romania così come l’Italia, in qualità di stato membro dell’Unione Europea, si muove esclusivamente all’interno di prescrizioni normative comunitarie, che prevedono la libera circolazione delle professioni all’interno della Comunità Europea nel rispetto delle condizioni espressamente previste dalle fonti normative che, in qualsiasi provvedimento amministrativo devono essere citate. Il riconoscimento della Professione di Docente, non è coperto dal regime del “riconoscimento automatico”, ma da quello del “Sistema Generale”, che prevede la valutazione della formazione attraverso l’analisi comparata dei percorsi formativi previsti nei due Stati Membri coinvolti.
L’articolo 13, comma 1 della Direttiva prevede espressamente che “se, in uno Stato Membro Ospitante, l’accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato Membro dà accesso alla professione e ne consente l’esercizio alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’art. 11, prescritto da un altro Stato Membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio.”
L’articolo 13 da voi citato e da me riportato specifica in maniera inequivocabile che colui il quale richiede il riconoscimento debba essere in possesso soltanto dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’art. 11, prescritto da un altro Stato Membro per accedere alla stessa professione ed esercitarle sul suo territorio.
Così come è esplicitamente specificato nella “Adeverinta” che il richiedente ha “il diritto di insegnare nell’abito di ……… nell’insegnamento preuniversiatrio in Romania”, in lingua madre : “dreptul de a preda in domeniul ……….in invatamantul preuniversitar din Romania”. Appare lapalissiano che se come giustamente riportato sulla “Adeverinta” il sig………ha il diritto di insegnare in Romania, appunto secondo l’articolo 13 da voi citato, lo stesso ha il diritto di insegnare anche in Italia.
Apprezzo che la vostra amministrazione abbia voluto documentarsi esaminando l’ordinanza del Ministero rumeno dell’educazione nazionale e della ricerca scientifica n. 5414/2016 del 04 ottobre 2016, “riguardante la metodologia da utilizzare per il rilascio dell’attestato di conformità degli studi con le disposizioni della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali.”
Ricordo che se si vuole fare una citazione, correttezza impone, che la citazione debba essere fatta nella sua integralità e riportando il testo in lingua originale
ORDIN Nr. 5414/2016 din 4 octombrie 2016, pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia de cadru didactic, pentru cetăţenii care au studiat în România, în vederea desfăşurării activităţii didactice în străinătate.
Che tradotto sarebbe: “Ordine nr. 5414/2016 del 4 ottobre 2016, per l’approvazione della Metodologia per il rilascio dell’attestato di conformità degli studi secondo la Direttiva 2005/36/CE per il riconoscimento delle qualifiche professionali e dell’attestato per la certificazione delle competenze per la professione di quadro didattico, per i cittadini che hanno studiato in Romania, al fine di esercitare l’attività didattica all’estero”.

Nel suindicato Ordine del Ministro, si fa menzione a due “differenti” certificati, entrambe comunque inquadrati all’interno della Direttiva 2005/36/CE. Nello specifico un primo certificato che viene rilasciato esclusivamente a quei cittadini che hanno
conseguito il titolo di laurea/master in Romania ed un secondo certificato per tutti quei cittadini che hanno conseguito il titolo di laurea/master all’estero, comunque obbligatoriamente riconosciuto ed omologato in Romania dalle autorità competente (CNRED), vedi l’Attestato di riconoscimento degli studi.

L’intenzione del legislatore in questo Ordine, è quella di separare due differenti percorsi che comunque rimangono inquadrati all’interno della Direttiva e che scaturiscono dal fatto che in Romania il titolo di laurea è abilitante, poiché negli altri stati membri, non tutti i titoli sono abilitanti. Prova certa di quanto appena espresso, è dato dal fatto che in Romania insegnano docenti italiani che hanno conseguito il titolo di laurea in Italia e che una volta trasferitisi hanno omologato e riconosciuto il loro titolo di laurea presso il CNRED, effettuato il corso di psicopedagogia di livello 1 e 2 e solo dopo, hanno ottenuto il diritto all’insegnamento, come riportato nell’Adeverinta in oggetto.

La vostra amministrazione nel suo “Avviso” riporta quanto sarebbe stato scritto nella nota del ministero rumeno: “il possesso del certificato di conseguimento della formazione psicopedagogica costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente al fine di ottenere la qualifica professionale di docente in Romania”, precisando che “considerato che in Romania il diritto di insegnare nell’istruzione pre-universitaria è condizionato dal conseguimento del percorso di formazione psicopegagogica nelle specializzazione ottenuta attraverso il diploma di studio, il possesso dell’attestato/certificato di conseguimento della formazione psicopedagogica, costituisce condizione necessaria al fine di ottenere la qualifica di insegnante, ma non altresì sufficiente, essendo la condizione principale aver conseguito gli studi post liceali o universitari in Romania”. Inoltre, il Ministero rumeno specifica che “l’attestato di conformità degli studi con le disposizioni della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini che hanno studiato in Romania, al fine di svolgere attività didattiche all’estero, si rilascia al richiedente, solo nel caso in cui quest’ultimo ha conseguito in Romania sia studi di istruzione superiore/post secondaria sia studi universitari”.
Così come detto in precedenza correttezza vuole che la citazione debba essere fatta nella sua integralità e riportando il testo in lingua originale: “Programele de formare psihopedagogica nu constituie, in acord cu Hotararea Guvernului Romaniei nr. 918/2013, privind aprobarea Cadrului national al calificarilor cu modificarile si completarile ulterioare, nivel de calificare, ci urmaresc dezvoltarea si certificarea competentelor specifice profesiei didactice.
Avand in vedere ca, in Romania, dreptul da a preda in invatamantul preuniversitar este conditionat de absovirea programului de formare psihopedagogica in specializarea obtinuta prin diploma de studii, detinerea adeverintei/certificatului de
absolvire a pregatirii psihopedagogice este conditia necesara pentru obtinerea statutului de cadrul didactic, dar nu si suficienta, primordiala fiind absolvirea studilor postliceale sau universitare.
Reiteram ca adeverinta de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale pentru cetatenii care au studiat in Romania, in vederea desfasurarii activitatii didactice in strainitate se elibereaza solicitantului, numai daca acesta a absolvit, in Romania, fie studii liceale/postliceale in profil pedagogic, fie studii universitare. Pentru absolventii liceelor pedagogice si colegiilor universitare de institutori se considera indeplinita conditia de formare psihopedagogica de nivel 1.”
Che tradotto sarebbe: “I programmi di formazione psicopedagogica non costituiscono, in accordo con la legge del Governo della Romania nr. 918/2013 che riguarda l’approvazione del Quadro nazionale delle qualifiche, con le modifiche e completamenti ulteriori, livello di qualifica, ma seguono lo sviluppo e la certificazione delle competenze specifiche della professione didattica. Considerato che in Romania il diritto di insegnare nell’insegnamento pre-universitario è condizionato dal completamento di un programma di formazione psicopedagogica nella specializzazione ottenuta attraverso il titolo di studio, il possesso dell’attestato/certificato di completamento della preparazione psicopedagogica è condizione necessaria per ottenere lo statuto di quadro didattico, ma non sufficiente, essendo primordiale il conseguimento degli studi post-liceali o universitariReiteriamo che l’attestato di conformità degli studi secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/36/CE riguardante il riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini che hanno studiato in Romania, al fine di svolgere l’attività didattica all’estero si rilascia al richiedente solo se ha completato in Romania, sia gli studi liceali/post-liceali nel profilo pedagogico, sia gli studi universitari. Per coloro che hanno conseguito il liceo pedagogico ed i collegi universitari di insegnamento, si considera già soddisfatta la condizione di formazione psicopedagogica di livello 1”.

Dalla traduzione letterale del testo appare evidente che:
1) Il diritto di insegnamento in Romania è condizionato dal completamento di programmi di formazione psicopedagogica legata al titolo di studio;
2) Solo il titolo di laurea e/o master (non necessariamente rumeni) conferiscono il diritto all’insegnamento;
3) Il completamento di programmi di formazione psicopedagogica rappresenta una condizione necessaria ma non indispensabile all’insegnamento, in quanto è necessario essere in possesso del titolo di laurea. D’altronde le università non
iscrivono al corso postuniversitario di formazione psicopedagogica se non si è in possesso del titolo di laurea/master riconosciuto ed omologato dalle autorità competenti (CNRED);
4) Il certificato di conformità che riporta nello specifico la Direttiva Comunitaria 2005/36/CE, viene rilasciato soltanto a coloro che hanno conseguito il titolo di studi in Romania in quanto tale titolo è già di per sé abilitante.

Mi sembra un assurdo in termini sostenere che : “la formazione svolta dai cittadini italiani non è riconosciuta dalla competente autorità rumena “Ministerul Educatiei Nationale si Cercetari Stiintifice – Directia Generala Resurse Umane si Retea Scolara Nationala”, e di conseguenza non può essere riconosciuta dal MIUR”. Nella considerazione che il Ministerul Educatiei Nationale si Cercetari Stiintifice – Directia Generala Resurse Umane si Retea Scolara Nationala rilascia un certificato in cui si attesta che il richiedente ha il diritto di insegnare in Romania.
Veniamo poi alla ciliegina sulla torta, in cui si esplica tutta l’attività mistificatoria di coloro che hanno tradotto la nota del Ministero Rumeno. Si fa presente che sia la Legge dell’Educazione Nazionale rumena 1/2011, sia la nota ufficiale del Ministerul Educatiei Nationale si Cercetari Stiintifice – Directia Generala Resurse Umane si Retea Scolara Nationala, ribadiscono in maniera chiara e lampante che in Romania l’insegnamento integrato esiste ed è alla base del sistema nazionale di insegnamento, anche se è vero che solo per pochi casi, particolarmente gravi, sono previste ancora le scuole speciali.
Per correttezza e per citare quanto riportato dalla nota del Ministero Rumeno:
In Romania, potrivit prevederilor Legii Educatiei Nationale nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, statul garanteaza dreptul la educatie al tuturor elevilor cu cerinte educationale speciale, invatamuntul special si special integrat fiind parte componenta a sistemului national de invatamant preuniversitar”.
Che tradotto risulta: “ In Romania, secondo quanto previsto dalla Legge dell’educazione nazionale nr. 1/2011 con le modifiche e completamenti ulteriori, lo stato garantisce il diritto all’educazione a tutti gli studenti con bisogni educativi speciali, insegnamento speciale e speciale integrato, essendo parte componente del sistema nazionale di insegnamento preuniversitario”.
Come si fa a dire che in Romania non esiste l’insegnamento integrato?!
Quando sarete disposti potremmo organizzare una conferenza con il Prof. Emil Verza (Romania), considerato uno dei padri dell’insegnamento integrato.
Si precisa altresì che nell’ordinamento scolastico Rumeno il sostegno è una specializzazione che si può ottenere solo in seguito all’acquisizione di una abilitazione in una specifica disciplina.
A completamento della sua opera il Ministero Italiano chiede specifico parere al CIMEA (Centro di informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche). Ma chi è il CIMEA ? Una semplice società privata, accreditata dal Ministero italiano ma che non ha alcuna rilevanza internazionale e che non ha altresì alcun riconoscimento da parte degli altri stati della Comunità Europea, il cui parere lascia il tempo che trova.
In ogni caso, per confutare qualsiasi dubbio si ribadisce quanto già espresso dal TAR del Lazio in cui si precisa : “La richiesta da parte del MIUR ai ricorrenti di regolare attestazione della competente autorità in Romania sul valore legale della formazione posseduta ai sensi della direttiva comunitaria si profila extra ordinem e non contemplata dal dlgs n. 206/2007”.
Sulla base di quanto esposto, si chiede a questa amministrazione di emettere con la massima sollecitudine una nota a chiarimento delle assurdità riportate nell’avviso 5636.

Mi riservo altresì di segnalare alle autorità competenti quanto espresso al fine di valutare eventuali comportamenti illeciti.

Prof. Avv. Mihaela Munteanu

Redazione

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