Il Miur nei giorni scorsi ha dichiarato che non possono essere ritenuti validi per l’accesso all’insegnamento, sia su posto comune che di sostegno, i titoli conseguiti in Romania al termine dei percorsi di studio denominati “Programului de studii psichopedagogice, Nivelul I e Nivelul II”.
Lo stesso Ministero dopo un approfondito confronto con le competenti autorità rumene, ha chiesto anche il parere del CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche), membro della rete NARIC (National Accademie Recognition Information Centres) dell’Unione Europea, il quale ha chiarito che la qualifica acquisita nei corsi di formazione psicopedagogica “Adeverinta” non è titolo sufficiente per l’esercizio della professione di insegnante, pertanto le richieste di riconoscimento di tali titoli sono da considerarsi rigettate.
Da anni ormai gli aspiranti docenti sono bombardati da notizie relative alla possibilità di potersi abilitare all’estero, lamentando il fatto che non siano forniti gli strumenti per riconoscere un percorso irregolare da un’abilitazione all’insegnamento conseguita all’estero regolarmente e conforme alla direttiva europea.
Riconoscimento abilitazione: presupposti e condizioni
Per ottenere il riconoscimento è necessario possedere una qualifica professionale che, in base alle norme del Paese ove è stata conseguita, permetta l’esercizio della professione di docente abilitato all’insegnamento (Formazione Regolamentata).
Il riconoscimento può essere:
- richiesto per gli insegnamenti per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo;
- ottenuto a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano, secondo quanto previsto dall’art. 3, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 206/2007.
Il riconoscimento delle qualifiche professionali, com’è noto, è disciplinato dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE.
Il citato decreto legislativo disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell’Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente.
Tirocinio all’estero
Il Miur già nel 2014 con una famosa nota ministeriale indica chiaramente che il tirocinio deve essere necessariamente svolto nello Stato dove è ubicata l’università e non in Italia poiché il master è volto ad acquisire il titolo in tale Stato e solo successivamente in Italia.
Legge di incompatibilità vieta la partecipazione a due corsi (abilitazione e specializzazione) nello stesso anno accademico
Altro indice rilevante di irregolarità è quando le agenzie propongono corso di abilitazione secondarie e specializzazione al sostegno nello stesso anno accademico, questo è totalmente irregolare e viola la legge di incompatibilità, nello stesso bando italiano al corso di specializzazione al sostegno è fatto divieto partecipare ad un altro corso nello stesso accademico, quindi abilitazione secondarie e specializzazione al sostegno devono conseguirsi in due anni accademici differenti.
Università deve essere accreditata e riconosciuta dal ministero del paese di origine
Bisogna preoccuparsi poi di accertarsi che l’università sia inserita negli elenchi degli appositi enti atti a riconoscere la validità dell’erogazione del corso abilitante in questione, cosi come regolare deve essere il centro dove si effettua il tirocinio, per regolare si intende non solo che sia una scuola autorizzata ma che abbia le convenzioni necessarie per poter accogliere i tirocinanti in corso di abilitazione.
Specializzazione al sostegno all’estero
Nella suddetta nota riguardante le abilitazioni in Romania, viene anche evidenziato, per quanto riguarda i titoli di sostegno, come non vi sia corrispondenza tra l’ordinamento scolastico italiano e quello rumeno, in cui i soggetti con disabilità frequentano apposite scuole speciali, a differenza di quanto avviene in Italia con l’integrazione nelle classi comuni degli alunni disabili o con bisogni educativi speciali.
Il Miur valuta la regolarità dei percorsi e la congruietà con i percorsi accademici italiani.
Tra i vari percorsi accademici esteri è proprio il tfa sostegno in Spagna ad avere l’ordinamento giuridico educativo e accademico più simile al nostro italiano, nel caso di piccole differenze di percorso infatti il Miur può decidere di riconoscere l’abilitazione a condizione di eventuali misure compensative.
Come stabilito dalla legge l’eventuale misura compensativa è scelta dallo studente tra esame attitudinale o tirocinio.
Archivio riconoscimenti del Miur
Con qualche click sulla pagina ufficiale del Ministero: http://www.miur.gov.it/archivio-pubblicazione-decreti-riconoscimento riusciamo a visionare tutti i decreti di riconoscimento e ci sembra di capire che è dunque ad oggi la Spagna ad ottenere riconoscimenti professionali, le varie società , tra le più famose ad esempio Sife, che lavorano da anni nell’erogazione e consulenza di percorsi abilitanti, si impegnano a dare le info più adeguate e rispettare le normative corrispondenti.
Dagli approfondimenti e le note ministeriali del Miur appare più che evidente, che non esiste automatismo nel riconoscimento del titolo e l’eventuale rilascio del provvedimento finale avviene soltanto dopo un’attenta analisi della documentazione prodotta, nonché dalla verifica dei presupposti giuridico amministrativi prevedendo la valutazione della formazione tramite la comparazione dei percorsi formativi previsti nei due Stati Membri coinvolti, a garanzia per tutti gli insegnanti in Italia che non dovranno sentirsi scavalcati da abilitati irregolari.
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