Il SAESE segnala sul proprio sito che lo scorso 26 luglio ha depositato in Senato una proposta di legge per riconoscere il dottorato di ricerca come abilitante all’insegnamento.
Nello specifico, la proposta ha l’obiettivo di riconoscere il titolo di dottore di ricerca come abilitante per la classe di concorso attinente al dottorato e per l’inserimento nelle graduatorie d’istituto di II fascia.
Il dottorato di ricerca o PhD, è il titolo di studio più elevato nel quadro dei titoli attribuiti in Italia e malgrado siano spesso chiamati a formare i futuri insegnanti nei corsi TFA (Tirocinio Formativo Attivo) ad essi non è garantito l’accesso al corso, come si legge sul testo della proposta depositata al Senato.
Ma allo stesso tempo, il titolo di PhD è ritenuto alla pari dei neolaureati e l’esperienza maturata in tre anni non viene considerata per niente. Inoltre, non sono previsti percorsi agevolati e l’esperienza didattica accumulata nel corso del dottorato non è determinante in alcun modo, anzi, spesso è necessario recuperare debiti formativi con esami singoli per tentare l’accesso al TFA.
Quindi, il SAESE, vuole far riconoscere il livello del dottorato, molto qualificato e quindi propedeutico all’insegnamento, tanto che già, i dottori di ricerca, insegnano a tutti gli effetti nelle Università italiane, ma non alle scuole medie e superiori.
Quindi, il paradosso evidenziato, si legge ancora sul testo, è quello che in molti Stati europei il titolo di dottore di ricerca sia abilitante all’insegnamento e come ai sensi della direttiva 2005/36/CE, l’Italia sia obbligata a riconoscere come abilitante all’insegnamento il titolo di dottore di ricerca conseguito presso paesi esteri in cui esso è ritenuto tale.
Ecco, in caso di approvazione del disegno di legge, cosa cambierebbe per i dottori di ricerca:
1. Coloro i quali sono in possesso del titolo di dottore di ricerca e hanno insegnato presso le università per almeno quattro anni, anche come docenti a contratto, sono abilitati all’insegnamento.
2. L’abilitazione conseguita consente ai dottori di ricerca l’accesso diretto alle graduatorie d’istituto di II Fascia e permette l’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.
3. Il titolo di dottore di ricerca è abilitante per le classi di concorso attinenti al settore scientifico disciplinare del dottorato conseguito
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