L’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria, secondo il DL 36 appena approdato in G.U. non sarà diversa da quanto anticipato nelle bozze di legge delle quali abbiamo già riferito.
Quello che resta da capire è se il percorso abilitante sarà o meno a numero chiuso, come nel caso del Tfa per il sostegno. Si legge infatti nel DL 36:
Il Ministero dell’Istruzione stima e comunica al Ministero dell’Università e della ricerca il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione nel triennio successivo, per tipologia di posto e per classe di concorso, affinché il sistema di formazione iniziale dei docenti generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla.
In altre parole il Mi vuole tenere sotto controllo il numero di abilitati (i quali proverranno dal percorso di formazione iniziale abilitante), per fare in modo che successivamente, in fase di concorso, il sistema nazionale possa assorbire il numero di docenti vincitori di cattedra.
La domanda, quindi, è: per il controllo del fabbisogno di docenti, si agirà con il numero chiuso in fase di percorso abilitante o si agirà in fase di concorso mediante delle prove altamente selettive? A noi, da quanto è scritto nel DL 36, sembra che si ragioni sulla prima opzione.
Ma torniamo al percorso abilitante. Come ci si abilita per insegnare nella scuola secondaria?
D’ora in poi l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria si giocherà sui crediti formativi, i cosiddetti CFU, nell’ambito di un percorso abilitante.
Durante il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, infatti, lo studente (aspirante insegnante) dovrà conseguire almeno 60 crediti formativi e dovrà superare un esame finale.
Precisiamo che i crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l’insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea triennale e della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico.
Eccone l’elenco:
a) competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell’inclusione, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;
b) competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;
c) capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, al fine di favorire l’apprendimento critico e consapevole e l’acquisizione delle competenze da parte degli studenti;
d) capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione docente e con l’organizzazione scolastica e la deontologia professionale.
L’esame finale di abilitazione comprenderà una prova scritta e una lezione simulata.
No. Superato l’esame finale e conseguita l’abilitazione, l’aspirante docente non potrà essere immesso in ruolo in modo automatico. In ogni caso all’abilitazione dovrà seguire il concorso, con le modalità che abbiamo spiegato questo link.
Il conseguimento dell’abilitazione, cioè, non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato. Al contrario, l’abilitazione, naturalmente, sarà requisito sufficiente per ottenere incarichi di supplenza, cioè per contratti a tempo determinato.
Sempre la bozza di legge sul reclutamento precisa che l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.
Sì, ma dovranno acquisire 30 CFU/CFA nell’ambito del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.
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