Il riconoscimento professionale di titoli di studio conseguiti all’estero non può essere perennemente “congelata”: a sostenerlo è il TAR del Lazio, che per questo motivo ha disposto il commissariamento ad acta del Miur a seguito del mancato riconoscimento di due titoli abilitanti conseguiti in Spagna da altrettanti docenti precari.
La decisione è giunta a seguito della decisione del Miur di prendere tempo sulle procedure di riconoscimento professionale di titoli abilitanti conseguiti in Spagna.
“La vicenda – spiega l’avvocato Alessio Parente, che segue – è stata oggetto di trattazione nel mese di Luglio 2017 con condanna nei confronti del MIUR ad adottare il provvedimento di riconoscimento professionale (Tar Lazio Sent. n. 8967/2017; Sent. n.8770/2017). Successivamente, a seguito di mancata esecuzione della sentenza”, è stato “nominato il Commissario ad acta (nella persona del Delegato del Prefetto di Roma, Dott. Giuseppe Licheri) che nei prossimi giorni provvederà all’adozione del corrispondente provvedimento”.
“Si tratta di una vittoria importantissima – prosegue il legale – in quanto conferma la massima tutela per il diritto alla libera circolazione dei professionisti e dimostra che nel caso di conseguimento legittimo di titolo in Spagna, la procedura deve concludersi entro i ragionevoli termini di legge, ma –soprattutto- che è possibile intervenire con efficacia in caso di ritardi dell’amministrazione”.
Ma c’è anche un’altra disposizione dare manforte alla tesi di chi sostiene la piena validità dell’abilitazione conseguita in Spagna: è quella del Consiglio di Stato, che con l’Ordinanza n. 4709, pubblicata il 30 ottobre, ha accolto il reclamo cautelare (avviato dallo studio Legale Naso & Partners) contro la Nota Miur n. 2179 del 17 marzo scorso.
Nella Nota ministeriale, l’amministrazione asseriva che “a seguito della nota di chiarimenti n° 213, ricevuta dal Ministerio de Educación, Cultura y Deporte spagnolo il 16 marzo 2017, si informano gli utenti interessati al riconoscimento della professione docente in Italia e in possesso della relativa abilitazione conseguita in Spagna, che a partire dalla suddetta data verranno prese in considerazioni solo ed esclusivamente le istanze complete di un documento che attesti la partecipazione al concorso pubblico spagnolo (“sistema selectivo de acceso a la función pública) e il superamento di almeno una parte dello stesso“.
Sempre il Miur, aveva poi pubblicato delle FAQ che restringevano molto il campo di validità dei titoli conseguiti all’estero.
L’avvocato Naso ha impugnato la posizione del Miur, ritenendola frutto di un errore di interpretazione, poiché la laurea, assieme al corso universitario spagnolo, sarebbero sufficienti per essere collocati tra gli abilitati all’insegnamento in Italia.
Il CdS, quindi, si è rivolto al Miur perché continui ad “utilizzare le modalità di riconoscimento delle quali ha fatto applicazione fino alla predetta nota del 20.03.2017”.
Anche in questo caso, i ricorrenti sono ora in attesa di una sentenza del Tar del Lazio: stavolta servirà ad annullare la Nota Miur n. 2179 del marzo scorso. E a dare così il via libera definitivo alla validità dell’abilitazione conseguita nel Paese iberico.
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